Art. 5 Punti informativi 1. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici possono istituire, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della legge regionale n. 14/2016, punti informativi sul territorio nei comuni in cui non siano presenti uffici I.A.T. 2. I punti informativi di cui al comma 1 cessano la loro attivita' al momento dell'istituzione ed avvenuta apertura di un ufficio I.A.T. sul medesimo territorio comunale.