Art. 7 Servizi di informazione turistica 1. Gli uffici I.A.T., nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del presente regolamento, forniscono informazioni relative a: a) servizi e prodotti turistici disponibili; b) possibilita' ricettive e di ospitalita'; c) circuiti enogastronomici; d) attrattive locali e eventi; e) sistema di mobilita'; f) ogni altra notizia utile alla visita e alla permanenza sul territorio, oltre che ad iniziative artistiche, musicali, culturali, sportive, enogastronomiche e del tempo libero che si svolgono nel territorio di competenza, garantendo gli specifici contatti con le relative associazioni e i soggetti organizzatori. Analoghe informazioni sono fornite con riferimento al territorio provinciale e regionale; g) attivita' tempestiva di informazione via contact center, e-mail o attraverso i social media, fornendo precise risposte agli utenti entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento delle richieste, salvo motivato impedimento; h) eventuali altri servizi che consentano la fruizione di materiale multimediale; i) internet point gratuito.