Art. 3 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 23/2016 e del presente regolamento si intende per: a) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, alla quale e' rilasciata l'autorizzazione o la concessione ai sensi della legge regionale n. 23/2016 e che abbia stipulato la polizza fidejussoria ivi prevista. Per le cave destinate alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23/2016, il titolare e' il proponente, attuatore dell'opera pubblica; b) esercente: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, che attua i lavori necessari per la coltivazione del giacimento, il trattamento del minerale e tutte le successive fasi; c) proponente l'opera pubblica: il titolare dell'autorizzazione relativa alla progettazione o alla realizzazione dell'opera pubblica secondo la legislazione statale o regionale; d) attuatore l'opera pubblica: il soggetto che realizza l'opera; e) nuova cava: porzione di territorio nella quale esista un giacimento, sino a quel momento non ancora sfruttato e per la quale non sia stata rilasciata precedentemente altra autorizzazione alla coltivazione; f) cava in esercizio: sito estrattivo per il quale sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; g) cava attiva: sito estrattivo con autorizzazione in corso di validita'; h) cava inattiva: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo e' scaduto, in cui la coltivazione del giacimento e il recupero ambientale non sono stati conclusi ed e' ancora vigente la garanzia finanziaria di cui all'art. 33 della legge regionale n. 23/2016; i) cava abusiva: sito estrattivo nel quale sono stati eseguiti lavori di coltivazione senza la prevista autorizzazione; l) cava dismessa: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo e' scaduto, nel quale i lavori di coltivazione sono stati interrotti senza che il giacimento sia stato esaurito, non e' stato compiutamente attuato il recupero ambientale del sito e non risultano vigenti garanzie finanziarie di cui all'art. 33 della legge regionale n. 23/2016; m) cava esaurita: sito estrattivo nel quale il giacimento e' esaurito; n) cava esaurita e recuperata; sito estrattivo nel quale il giacimento e' esaurito e i lavori di coltivazione e di recupero ambientale sono stati completati e verificati come da progetto approvato; o) scavo in difformita': lavori di coltivazione con prelievo di materiale costituente il giacimento che, pur essendo stati condotti all'interno di un sito autorizzato, non rispettano il progetto autorizzato; p) rinnovo: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede la prosecuzione dell'attivita' estrattiva in conformita' al progetto autorizzato attraverso una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 23/2016; q) proroga: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il differimento del termine di efficacia dell'autorizzazione, come definito dal provvedimento di cui all'art. 19 della legge regionale n. 23/2016; r) modifiche di modesta entita': procedimento amministrativo per le cave di roccia ornamentale, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il riconoscimento di adeguamenti divenuti necessari, seppur difformi dalle previsioni progettuali, e rientranti nelle fattispecie definite dal provvedimento di cui all'art. 19 della legge regionale n. 23/2016; s) ampliamento: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede la prosecuzione della coltivazione interessando altre porzioni di territorio senza soluzioni di continuita'; t) modifica: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede una qualunque variazione al progetto autorizzato, ivi incluso l'approfondimento della coltivazione del giacimento. Sono escluse le fattispecie di cui alla lettera r) e s); u) giacimento: deposito di origine naturale di materiali contenenti sostanze minerali suscettibili di sfruttamento industriale e che, per estensione, qualita' e natura, abbia un interesse commerciale tale da giustificare un investimento; v) pertinenza: le opere e le aree necessarie per il deposito, il trasporto e la lavorazione dei materiali ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza, gli impianti fissi interni o esterni, cosi' come definiti agli articoli 23 e 32 del r.d. 1443/1927; z) vuoti di cava: il volume residuo in una porzione di territorio dovuto all'estrazione del giacimento (corpo mineralizzato o comunque oggetto di coltivazione); aa) riempimento dei vuoti di cava: l'insieme delle operazioni e delle lavorazioni volte al riempimento dei vuoti, per un loro utilizzo o per il ripristino delle aree; bb) impianto di trattamento: impianto costituito da una o piu' macchine disposte ed operanti secondo un ciclo prestabilito e costituenti un processo od una combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, al fine di estrarre il minerale od il successivo trattamento sui di rifiuti di estrazione precedentemente scartati. Sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche cosi' come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; cc) rifiuto di estrazione: il rifiuto cosi' come definito dall'art. 3 del d. lgs. 117/2008 e derivante dalle attivita' di trattamento delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; dd) opere di recupero: l'insieme delle azioni da realizzare su un'area al termine dei lavori di estrazione, previsti dal progetto autorizzato ed in conformita' alle prescrizioni autorizzative, aventi il fine di ricostruire, sull'area ove si e' svolta l'attivita' estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione della possibilita' di riuso del suolo, come definite dall'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 23/2016; ee) opere di mitigazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione connessi agli impatti dell'opera stessa e finalizzati a mitigarne l'effetto; ff) opere di compensazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione, anche non strettamente collegati agli impatti dell'opera o prodotti da questa, che vengono a parziale compensazione degli impatti non mitigabili.