Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 23/2016 e del
presente regolamento si intende per: 
    a) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica  o  l'impresa,
in  forma   singola   o   associata,   alla   quale   e'   rilasciata
l'autorizzazione o la concessione ai sensi della legge  regionale  n.
23/2016 e che abbia stipulato la polizza fidejussoria  ivi  prevista.
Per le cave destinate alla realizzazione di opere  pubbliche  di  cui
all'art. 14 della legge  regionale  n. 23/2016,  il  titolare  e'  il
proponente, attuatore dell'opera pubblica; 
    b) esercente: la persona fisica o l'impresa, in forma  singola  o
associata, che attua i  lavori  necessari  per  la  coltivazione  del
giacimento, il trattamento del minerale e tutte le successive fasi; 
    c) proponente l'opera pubblica: il  titolare  dell'autorizzazione
relativa alla progettazione o alla realizzazione dell'opera  pubblica
secondo la legislazione statale o regionale; 
    d) attuatore l'opera pubblica: il soggetto che realizza l'opera; 
    e) nuova cava: porzione  di  territorio  nella  quale  esista  un
giacimento, sino a quel momento non ancora sfruttato e per  la  quale
non sia stata rilasciata precedentemente  altra  autorizzazione  alla
coltivazione; 
    f) cava in esercizio: sito estrattivo  per  il  quale  sia  stata
effettuata la comunicazione  di  cui  all'art.  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; 
    g) cava attiva: sito estrattivo con autorizzazione  in  corso  di
validita'; 
    h)  cava  inattiva:  sito  estrattivo  per  il  quale  il  titolo
autorizzativo e' scaduto, in cui la coltivazione del giacimento e  il
recupero ambientale non sono stati conclusi ed e' ancora  vigente  la
garanzia finanziaria di cui all'art.  33  della  legge  regionale  n.
23/2016; 
    i) cava abusiva: sito estrattivo nel quale  sono  stati  eseguiti
lavori di coltivazione senza la prevista autorizzazione; 
    l)  cava  dismessa:  sito  estrattivo  per  il  quale  il  titolo
autorizzativo e' scaduto, nel quale i  lavori  di  coltivazione  sono
stati interrotti senza che il giacimento sia stato esaurito,  non  e'
stato compiutamente attuato il recupero ambientale  del  sito  e  non
risultano vigenti garanzie finanziarie di cui all'art. 33 della legge
regionale n. 23/2016; 
    m) cava esaurita: sito estrattivo  nel  quale  il  giacimento  e'
esaurito; 
    n) cava esaurita e  recuperata;  sito  estrattivo  nel  quale  il
giacimento e' esaurito e i  lavori  di  coltivazione  e  di  recupero
ambientale sono  stati  completati  e  verificati  come  da  progetto
approvato; 
    o) scavo in difformita': lavori di coltivazione con  prelievo  di
materiale costituente il giacimento che, pur essendo  stati  condotti
all'interno di  un  sito  autorizzato,  non  rispettano  il  progetto
autorizzato; 
    p) rinnovo: procedimento amministrativo, avviato con  istanza  di
parte,  con  il  quale  l'avente  diritto  richiede  la  prosecuzione
dell'attivita' estrattiva  in  conformita'  al  progetto  autorizzato
attraverso una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 19  comma  1,
secondo periodo, della legge regionale n. 23/2016; 
    q) proroga: procedimento amministrativo, avviato con  istanza  di
parte, con il quale  si  richiede  il  differimento  del  termine  di
efficacia dell'autorizzazione, come definito dal provvedimento di cui
all'art. 19 della legge regionale n. 23/2016; 
    r) modifiche di modesta entita': procedimento amministrativo  per
le cave di roccia ornamentale, avviato con istanza di parte,  con  il
quale  si  richiede  il  riconoscimento   di   adeguamenti   divenuti
necessari, seppur difformi dalle previsioni progettuali, e rientranti
nelle fattispecie definite dal provvedimento di cui all'art. 19 della
legge regionale n. 23/2016; 
    s) ampliamento: procedimento amministrativo, avviato con  istanza
di parte, con il quale  l'avente  diritto  richiede  la  prosecuzione
della coltivazione interessando altre porzioni  di  territorio  senza
soluzioni di continuita'; 
    t) modifica: procedimento amministrativo, avviato con istanza  di
parte,  con  il  quale  l'avente  diritto  richiede   una   qualunque
variazione al progetto  autorizzato,  ivi  incluso  l'approfondimento
della coltivazione del giacimento. Sono escluse le fattispecie di cui
alla lettera r) e s); 
    u)  giacimento:  deposito  di  origine  naturale   di   materiali
contenenti sostanze minerali suscettibili di sfruttamento industriale
e  che,  per  estensione,  qualita'  e  natura,  abbia  un  interesse
commerciale tale da giustificare un investimento; 
    v) pertinenza: le opere e le aree necessarie per il deposito,  il
trasporto e  la  lavorazione  dei  materiali  ed  in  genere  per  la
coltivazione del giacimento e per la sicurezza,  gli  impianti  fissi
interni o esterni, cosi' come definiti agli articoli 23 e 32 del r.d.
1443/1927; 
    z) vuoti di cava: il volume residuo in una porzione di territorio
dovuto all'estrazione del giacimento (corpo mineralizzato o  comunque
oggetto di coltivazione); 
    aa) riempimento dei vuoti di cava: l'insieme delle  operazioni  e
delle lavorazioni  volte  al  riempimento  dei  vuoti,  per  un  loro
utilizzo o per il ripristino delle aree; 
    bb) impianto di trattamento: impianto costituito da  una  o  piu'
macchine  disposte  ed  operanti  secondo  un  ciclo  prestabilito  e
costituenti un processo od una combinazione  di  processi  meccanici,
fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle  risorse  minerali,
al fine di estrarre il minerale od il successivo trattamento  sui  di
rifiuti di  estrazione  precedentemente  scartati.  Sono  esclusi  la
fusione,  i  processi   di   lavorazione   termici   (diversi   dalla
calcinazione della pietra calcarea)  e  le  operazioni  metallurgiche
cosi' come definito dall'art. 3 del  decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 117; 
    cc)  rifiuto  di  estrazione:  il  rifiuto  cosi'  come  definito
dall'art. 3 del d. lgs.  117/2008  e  derivante  dalle  attivita'  di
trattamento delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; 
    dd) opere di recupero: l'insieme delle azioni  da  realizzare  su
un'area al termine dei lavori di estrazione,  previsti  dal  progetto
autorizzato ed in conformita' alle prescrizioni autorizzative, aventi
il fine di  ricostruire,  sull'area  ove  si  e'  svolta  l'attivita'
estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e  funzionale  alla
salvaguardia  dell'ambiente  naturale  e  alla  conservazione   della
possibilita' di riuso del suolo, come definite dall'art. 30, comma  1
della legge regionale n. 23/2016; 
    ee) opere di mitigazione: gli interventi previsti dal progetto  o
prescritti in autorizzazione connessi agli impatti dell'opera  stessa
e finalizzati a mitigarne l'effetto; 
    ff) opere di compensazione: gli interventi previsti dal  progetto
o prescritti in autorizzazione, anche non strettamente collegati agli
impatti dell'opera o prodotti  da  questa,  che  vengono  a  parziale
compensazione degli impatti non mitigabili.