Art. 4 
 
          Domanda di autorizzazione, rinnovo e subingresso 
 
  1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo  ed  il  subingresso
dell'autorizzazione  e'  avviato  su  iniziativa  di  parte,  con  la
presentazione della relativa domanda secondo i modelli  di  cui  agli
allegati A1 ed A2 del presente regolamento. 
  2. Puo' presentare domanda di autorizzazione la  persona  fisica  o
l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al
comma 3 e le capacita' tecnico-economiche di cui all'art. 8. Nel caso
di  domanda  presentata  da  societa',  associazione  temporanea   di
soggetti,  da  consorzi  o  altra  forma   associativa   regolarmente
costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in  capo  a
tutti  i  soggetti  facenti  parte  della  societa'  o  della   forma
associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso  del
subingresso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23/2016. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di  autorizzazione  il
soggetto di cui al comma  2  dichiara,  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato B del presente regolamento, di: 
    a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'art.  10,  comma  13
della legge regionale n. 23/2016; 
    b) non essere stato dichiarato decaduto  dall'autorizzazione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2016. 
  4. La domanda di  autorizzazione  per  i  siti  di  reperimento  di
materiali litoidi,  quelli  per  il  riutilizzo  ed  il  deposito,  a
servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge  regionale
n. 23/2016,  e'  presentata  dal  proponente  l'opera  pubblica,  che
comunica prima del rilascio  dell'autorizzazione  il  nominativo  del
soggetto   attuatore   dell'attivita'   estrattiva.    Le    garanzie
fidejussorie di cui all'art. 12, comma  1,  lettera  g)  della  legge
regionale n. 23/2016 sono presentate dal proponente. 
  5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi,  quelli  per  il
riutilizzo ed il deposito, a  servizio  di  opere  pubbliche  di  cui
all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, gia' in esercizio o  in
capo ad altri  titolari,  il  proponente  l'opera  pubblica  presenta
domanda di subingresso secondo i disposti dell'art.  20  della  legge
regionale n. 23/2016. Per i siti che siano gia' a servizio  di  altre
opere pubbliche non e' richiesta la presentazione  della  domanda  di
subingresso; il proponente  comunica  alla  Regione  la  volonta'  di
utilizzo del sito. 
  6. Se si intende procedere a modifiche del  progetto  approvato  ai
sensi della legge regionale n. 23/2016, le  modifiche  proposte  sono
sottoposte alla fase di  verifica  della  procedura  di  VIA  di  cui
all'art.  10  della  legge  regionale  14  dicembre   1998,   n.   40
(Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure
di  valutazione),  se  rientranti  nelle  fattispecie  di  cui   alle
corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e  n.  65
dell'allegato B2 alla legge regionale n. 40/1998. 
  7.  Fatte  salve  le  modalita'  di  presentazione   dei   progetti
sottoposti alle procedure di cui alla legge regionale n. 40/1998,  le
domande  per  il  rilascio  del  titolo  abilitativo,  di   qualunque
tipologia, alla coltivazione di cava sono indirizzate a: 
    a) per i progetti di cava che siano o siano stati sottoposti alle
procedure di cui alla legge regionale n. 40/1998: 
      1) Regione Piemonte, per le cave ricadenti in aree  protette  a
gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone  naturali
di salvaguardia di cui alla legge regionale 29  giugno  2009,  n.  19
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della  biodiversita')
e cave finalizzate al reperimento di materiale per  la  realizzazione
di opere pubbliche di  cui  all'art.  14  della  legge  regionale  n.
23/2016; 
      2)   Citta'   Metropolitana   o   Provincia,   per   competenza
territoriale, per tutti gli altri casi; 
    b) per i progetti di cava ricadenti nei casi di esclusione  delle
procedure di VIA di cui alla legge regionale n. 40/1998 (verifica  di
assoggettabilita' a VIA e VIA) allo Sportello Unico per le  Attivita'
Produttive competente per territorio. 
  8. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla  coltivazione  di
cui al comma 1 e' presentata almeno sei  mesi  prima  della  scadenza
della stessa. Il provvedimento di rinnovo avra'  efficacia  decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento  da  rinnovare.
Per le istanze di rinnovo relative  ad  autorizzazioni  in  corso  di
validita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento con
scadenza inferiore ai sei mesi, il termine  di  presentazione  e'  di
novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.