Art. 4 Domanda di autorizzazione, rinnovo e subingresso 1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso dell'autorizzazione e' avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 ed A2 del presente regolamento. 2. Puo' presentare domanda di autorizzazione la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al comma 3 e le capacita' tecnico-economiche di cui all'art. 8. Nel caso di domanda presentata da societa', associazione temporanea di soggetti, da consorzi o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti i soggetti facenti parte della societa' o della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23/2016. 3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di autorizzazione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di: a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 10, comma 13 della legge regionale n. 23/2016; b) non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2016. 4. La domanda di autorizzazione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, e' presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio dell'autorizzazione il nominativo del soggetto attuatore dell'attivita' estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui all'art. 12, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 23/2016 sono presentate dal proponente. 5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, gia' in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2016. Per i siti che siano gia' a servizio di altre opere pubbliche non e' richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volonta' di utilizzo del sito. 6. Se si intende procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della legge regionale n. 23/2016, le modifiche proposte sono sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione), se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla legge regionale n. 40/1998. 7. Fatte salve le modalita' di presentazione dei progetti sottoposti alle procedure di cui alla legge regionale n. 40/1998, le domande per il rilascio del titolo abilitativo, di qualunque tipologia, alla coltivazione di cava sono indirizzate a: a) per i progetti di cava che siano o siano stati sottoposti alle procedure di cui alla legge regionale n. 40/1998: 1) Regione Piemonte, per le cave ricadenti in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita') e cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge regionale n. 23/2016; 2) Citta' Metropolitana o Provincia, per competenza territoriale, per tutti gli altri casi; b) per i progetti di cava ricadenti nei casi di esclusione delle procedure di VIA di cui alla legge regionale n. 40/1998 (verifica di assoggettabilita' a VIA e VIA) allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive competente per territorio. 8. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cui al comma 1 e' presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avra' efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative ad autorizzazioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione e' di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.