Art. 5 Domanda di concessione, rinnovo e subingresso 1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso della concessione e' avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 e A2 del presente regolamento. 2. Puo' presentare domanda di concessione, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 23/2016, la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al comma 3 e le capacita' tecnico-economiche di cui all'art. 8. Nel caso di domanda presentata da societa', associazione temporanea di soggetti, consorzio o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti i soggetti facenti parte della societa' e della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 23/2016. 3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di concessione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di: a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 10, c. 13 della legge regionale n. 23/2016; b) non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2016. 4. La domanda di concessione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per l'utilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, e' subordinata anch'essa ai presupposti di cui all'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 23/2016. La domanda e' presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio della concessione il nominativo del soggetto attuatore dell'attivita' estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui alla art. 12, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 23/2016 sono presentate dal proponente. 5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, gia' in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2016. Per i siti che siano gia' a servizio di altre opere pubbliche non e' richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volonta' di utilizzo del sito. 6. Qualora si intenda procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della legge regionale n. 23/2016, le modifiche proposte dovranno essere sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998 se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla legge regionale n. 40/1998. 7. La domanda per il rilascio della concessione e' indirizzata alla Regione Piemonte. 8. La domanda di rinnovo della concessione alla coltivazione di cui al comma 1 e' presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avra' efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative a concessioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione e' di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.