Art. 5 
 
            Domanda di concessione, rinnovo e subingresso 
 
  1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo  ed  il  subingresso
della  concessione  e'  avviato  su  iniziativa  di  parte,  con   la
presentazione della relativa domanda secondo i modelli  di  cui  agli
allegati A1 e A2 del presente regolamento. 
  2.  Puo'  presentare  domanda  di  concessione,  se   ricorrono   i
presupposti di cui all'art. 17, comma  1  della  legge  regionale  n.
23/2016, la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata,
avente  i  requisiti   di   cui   al   comma   3   e   le   capacita'
tecnico-economiche di cui all'art. 8. Nel caso di domanda  presentata
da societa', associazione temporanea di soggetti, consorzio  o  altra
forma associativa regolarmente costituita,  i  requisiti  di  cui  al
comma 3 sono verificati in capo a  tutti  i  soggetti  facenti  parte
della societa' e della forma associativa. I medesimi  requisiti  sono
verificati anche nel caso del subingresso di cui  all'art.  20  della
legge regionale n. 23/2016. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita'  della  domanda  di  concessione  il
soggetto di cui al comma  2  dichiara,  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato B del presente regolamento, di: 
    a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 10, c. 13 della
legge regionale n. 23/2016; 
    b) non essere stato dichiarato decaduto  dall'autorizzazione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2016. 
  4. La domanda di concessione per i siti di reperimento di materiali
litoidi, quelli per l'utilizzo ed il deposito, a  servizio  di  opere
pubbliche di cui all'art. 13 della legge  regionale  n.  23/2016,  e'
subordinata anch'essa ai presupposti di  cui  all'art.  17,  comma  1
della legge regionale  n.  23/2016.  La  domanda  e'  presentata  dal
proponente l'opera pubblica, che comunica prima  del  rilascio  della
concessione  il  nominativo  del  soggetto  attuatore  dell'attivita'
estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui alla art.  12,  comma  1,
lettera g) della legge  regionale  n.  23/2016  sono  presentate  dal
proponente. 
  5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi,  quelli  per  il
riutilizzo ed il deposito, a  servizio  di  opere  pubbliche  di  cui
all'art. 13 della legge regionale n. 23/2016, gia' in esercizio o  in
capo ad altri  titolari,  il  proponente  l'opera  pubblica  presenta
domanda di subingresso secondo i disposti dell'art.  20  della  legge
regionale n. 23/2016. Per i siti che siano gia' a servizio  di  altre
opere pubbliche non e' richiesta la presentazione  della  domanda  di
subingresso; il proponente  comunica  alla  Regione  la  volonta'  di
utilizzo del sito. 
  6. Qualora si intenda procedere a modifiche del progetto  approvato
ai sensi della legge regionale  n.  23/2016,  le  modifiche  proposte
dovranno essere sottoposte alla fase di verifica della  procedura  di
VIA di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998 se rientranti
nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n.
28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla legge regionale  n.
40/1998. 
  7. La domanda per il rilascio della concessione e' indirizzata alla
Regione Piemonte. 
  8. La domanda di rinnovo della concessione alla coltivazione di cui
al comma 1 e' presentata almeno sei mesi prima della  scadenza  della
stessa. Il provvedimento di rinnovo  avra'  efficacia  decorrere  dal
giorno successivo alla scadenza del provvedimento da  rinnovare.  Per
le istanze di rinnovo relative a concessioni in  corso  di  validita'
alla data di entrata in vigore del presente regolamento con  scadenza
inferiore ai sei mesi, il termine  di  presentazione  e'  di  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.