Art. 9 Contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione 1. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, culturali e museali, nonche' il riutilizzo dei vuoti sotterranei, sono soggetti ad autorizzazione regionale, previa presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati G ed H del presente regolamento. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche per gli interventi di valorizzazione relativi ad aree di cave attive o dismesse, purche' sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale di tali cantieri dai restanti cantieri minerari in esercizio. 3. Se l'isolamento tecnico e funzionale non puo' essere garantito, in sede di istanza di autorizzazione dovra' essere presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il titolare della cava ed il proponente l'intervento di valorizzazione, contenente la regolazione dei rapporti tra le due attivita', mineraria e di valorizzazione, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori presenti. 4. Nel caso di cui al comma 3, l'autorizzazione per lo sfruttamento integrato, minerario e a fini turistici, culturali e museali del giacimento minerario e' rilasciata al solo titolare di autorizzazione alla coltivazione. 5. L'autorizzazione di cui al l'art. 34, comma 2 della legge regionale n. 23/2016 viene rilasciata in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 23/2016 nella quale il parere regionale viene espresso a seguito di verifica degli aspetti di compatibilita' del sito estrattivo con i requisiti di sicurezza, accessibilita' dei luoghi, tutela e salvaguardia dei giacimenti o di porzioni di essi e confluisce nel procedimento inerente l'approvazione del progetto proposto. 6. I progetti di riuso e valorizzazione in essere al 6 dicembre 2016 devono presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, richiesta di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale n. 23/2016. 7. I progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione che differiscono dall'iniziale progetto di recupero ambientale, qualora non conformi alle disposizioni del piano regolatore generale, sono oggetto di variante urbanistica.