Art. 10 Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2012 1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualita' di competenza regionale), e' sostituita dalla seguente: «c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attivita' portuale e alla relativa manutenzione, nonche', direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;».