Art. 10 
 
        Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2012 
 
  1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della  legge  regionale 31
maggio 2012,  n.  12  (Disciplina  della  portualita'  di  competenza
regionale), e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  provvede  alla   realizzazione   di   nuove   infrastrutture
funzionali  all'attivita'  portuale  e  alla  relativa  manutenzione,
nonche', direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo  economico
locale,  alla  realizzazione,  manutenzione   e   ampliamento   delle
infrastrutture  ferroviarie  a  servizio   del   sistema   produttivo
afferente alle aree portuali di competenza regionale;».