Art. 18 
 
     Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  14/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici). -  1.
Gli oneri inerenti alla progettazione,  alla  direzione  dei  lavori,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici  e  amministrativi,  al  collaudo
statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione  dei
piani di sicurezza  e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della  legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i  rilievi  e  i  costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi,  collaudo  di  strutture  e  di
impianti per gli edifici esistenti, fanno  carico  agli  stanziamenti
previsti per la realizzazione  dei  singoli  lavori  negli  stati  di
previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'art.  3,
fatte salve le eccezioni ivi previste. 
  2.  A  valere  sugli  stanziamenti  di   cui   al   comma   1,   le
amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo  risorse
finanziarie  in  misura  non  superiore  al  2  per  cento   modulate
sull'importo dei lavori,  posti  a  base  di  gara  per  le  funzioni
tecniche svolte dai dipendenti delle  stesse  esclusivamente  per  le
attivita'  di  programmazione  della  spesa  per   investimenti,   di
valutazione  preventiva  dei  progetti,  di  predisposizione   e   di
controllo delle procedure di  gara  e  di  esecuzione  dei  contratti
pubblici,  di  RUP,  di  direzione   dei   lavori   o   di   collaudo
tecnico-amministrativo, di collaudatore statico  ove  necessario  per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto  dei  documenti  a
base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti. 
  3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai
sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro,  con  le
modalita' e i criteri previsti in sede di  contrattazione  decentrata
integrativa  del  personale,  sulla  base  di  apposito   regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,  tra
il responsabile unico del procedimento e i soggetti che  svolgono  le
funzioni  tecniche  indicate  al  comma  2,  nonche'   tra   i   loro
collaboratori.  Gli  importi  sono  comprensivi  anche  degli   oneri
previdenziali  e   assistenziali   a   carico   dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce  i
criteri e le modalita' per la  riduzione  delle  risorse  finanziarie
connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi
dei tempi o dei costi non conformi alle norme della  presente  legge.
La corresponsione dell'incentivo e'  disposta  dal  dirigente  o  dal
responsabile di servizio preposto alla struttura  competente,  previo
accertamento  delle  specifiche   attivita'   svolte   dai   predetti
dipendenti.  Gli  incentivi  complessivamente  maturati   nel   corso
dell'anno dal singolo dipendente, anche da  diverse  amministrazioni,
non possono superare l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento
economico complessivo annuo  lordo.  Le  quote  parti  dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi  dipendenti,  in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima,  ovvero  prive  del  predetto  accertamento,  costituiscono
economie  e  possono  essere  reimpiegate  all'interno   del   quadro
economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti  a
prestazioni  svolte,  mediante  apposita  convenzione,  da  personale
appartenente al comparto  unico  del  pubblico  impiego  regionale  e
locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 127 (Comparto  unico
del pubblico impiego della regione e degli enti locali), della  legge
regionale 9  novembre  1998,  n.  13  (Disposizioni  in  materia   di
ambiente, territorio, attivita' economiche e  produttive,  sanita'  e
assistenza  sociale,  istruzione   e   cultura,   pubblico   impiego,
patrimonio  immobiliare  pubblico,  societa'  finanziarie  regionali,
interventi a supporto dell'Iniziativa Centro europea, trattamento dei
dati  personali  e  ricostruzione  delle  zone   terremotate),   sono
corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede  all'erogazione  al
proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con
qualifica dirigenziale. 
  4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo  di
cui al comma 2, a esclusione di risorse  derivanti  da  finanziamenti
europei  o  da  altri  finanziamenti  a  destinazione  vincolata,  e'
destinato all'acquisto  da  parte  della  struttura  competente  alla
realizzazione  dell'opera  di  beni,  strumentazioni   e   tecnologie
funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso  di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione  elettronica
informativa per l'edilizia e le  infrastrutture,  di  implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita'
di  spesa  e  di   efficientamento   informatico,   con   particolare
riferimento alle metodologie  e  strumentazioni  elettroniche  per  i
controlli,    nonche'    all'ammodernamento    e    all'accrescimento
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle
risorse  puo'  essere  utilizzata   per   l'attivazione   presso   le
amministrazioni   aggiudicatrici   di   tirocini   formativi   e   di
orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno  1997,  n.  196
(Norme  in  materia  di  promozione  dell'occupazione),  o   per   lo
svolgimento di  dottorati  di  ricerca  di  alta  qualificazione  nel
settore dei contratti  pubblici  previa  sottoscrizione  di  apposite
convenzioni con le universita' e gli istituti scolastici superiori.».