Art. 19 
 
                    Inserimento dell'art. 64-bis 
                  nella legge regionale n. 14/2002 
 
  1. Dopo l'art. 64 della legge regionale n. 14/2002 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 64-bis (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori). -  1.
Per le  opere  per  cui  sia  previsto  un  contributo  regionale  la
fissazione  dei  termini  di  inizio  e  fine  lavori,   nonche'   la
concessione di eventuali proroghe spettano all'organo  concedente  il
contributo. In caso di mancato rispetto del termine  finale  l'organo
concedente, su istanza del beneficiario, ha facolta', in presenza  di
motivate ragioni, di confermare il  contributo  e  fissare  un  nuovo
termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo
quando i  lavori  siano  gia'  stati  ultimati,  accertato  il  pieno
raggiungimento dell'interesse pubblico.».