Art. 2 Obiettivi 1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualita' e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale.