Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la
salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
provvede, in relazione a quanto previsto  dall'art.  21  della  legge
regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia  di  portualita'  e
vie  di  navigazione  nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia),   alla
gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente  al  demanio
regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale.