Art. 20 Sostituzione del comma 54 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 1. Il comma 54 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e' sostituito dal seguente: «54. Al fine di conciliare le priorita' di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonche' per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.».