Art. 20 
 
                Sostituzione del comma 54 dell'art. 4 
                  della legge regionale n. 27/2014 
 
  1. Il comma 54 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre  2014,
n. 27 (Legge finanziaria 2015), e' sostituito dal seguente: 
    «54. Al  fine  di  conciliare  le  priorita'  di  intervento  sul
territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave
situazione  economico-finanziaria  l'Amministrazione   regionale   e'
autorizzata a concedere a  favore  degli  enti  locali  anticipazioni
finanziarie  finalizzate  alla   copertura   delle   spese   per   la
predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva
di opere pubbliche, nonche' per le  spese  relative  ai  concorsi  di
progettazione e ai concorsi di idee.».