Art. 21 
 
                Sostituzione del comma 55 dell'art. 4 
                  della legge regionale n. 27/2014 
 
  1. Il comma 55 dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  27/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «55. Le  anticipazioni  finanziarie  di  cui  al  comma  54  sono
assegnate con procedimento a sportello, nel limite  di  un'opera  per
ente  locale,  in  seguito  all'istruttoria  d'ufficio  che  verifica
l'ammissibilita' della domanda. Le anticipazioni finanziarie  vengono
concesse nella  misura  dell'80  per  cento  su  presentazione  della
documentazione  relativa   all'affidamento   dell'incarico   e   sono
liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di
patto di stabilita' dell'ente.  Sono  restituite,  o  compensate  con
commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla
data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori  da  parte
dell'ente beneficiario  che,  nel  medesimo  termine,  provvede  alla
trasmissione  del  contratto  stesso  e  degli  atti  approvativi  la
progettazione  finanziata.  La  mancata  restituzione   comporta   il
recupero della somma erogata e il pagamento degli interessi  di  mora
pari al tasso legale. Su richiesta  motivata  dell'ente  beneficiario
l'organo competente puo' concedere una proroga  del  termine  per  la
restituzione  dell'anticipazione  e  la   trasmissione   degli   atti
richiesti. E' comunque consentita la  restituzione  anticipata  delle
somme  erogate,  fermo  restando  il  rispetto  degli   obblighi   di
trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti.  Ad
avvenuta restituzione l'ente locale puo' presentare una nuova domanda
di  anticipazione  per  diversa  opera  pubblica.  L'ente  moroso   o
inadempiente e' escluso dall'assegnazione di ulteriori  anticipazioni
finanziarie sino  ad  avvenuta  regolarizzazione  e  al  pagamento  o
recupero delle somme e relativi interessi.».