Art. 22 
 
              Inserimento del comma 55-bis nell'art. 4 
                  della legge regionale n. 27/2014 
 
  1. Dopo il comma 55 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 e'
inserito il seguente: 
    «55-bis. In via di interpretazione autentica,  rientrano  tra  le
spese finanziabili ai sensi del comma 54, i  costi  per  le  indagini
diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche,  propedeutiche
e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.».