Art. 22 Inserimento del comma 55-bis nell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 1. Dopo il comma 55 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 e' inserito il seguente: «55-bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.».