Art. 26 
 
                        Cartello di cantiere 
 
  1. Per gli interventi di cui al Titolo IV della  presente  legge  e
assoggetti alla disciplina inerente l'esposizione  del  «cartello  di
cantiere», come disciplinato dalla  normativa  vigente,  deve  essere
indicato tra le figure professionali responsabili della realizzazione
delle  opere  medesime  anche  il  nome  del  professionista  geologo
incaricato.