Art. 27 
 
        Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 5/2007 
 
  1. All'art.  57  della  legge  regionale 23  febbraio  2007,  n.  5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e  del
paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7 le parole «, in seguito alla  stipula  dell'accordo
di cui al comma 6» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
      «12-bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e
delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle
integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla
ricognizione dei beni culturali,  agli  adeguamenti  della  normativa
d'uso, alle linee-guida, all'attivita'  di  recepimento  del  PPR  da
parte degli enti locali e agli indicatori di monitoraggio,  non  sono
soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9  e  10  e  sono
approvati  con  decreto  del   Presidente   della   Regione,   previa
deliberazione della Giunta regionale.».