Art. 27 Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 5/2007 1. All'art. 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 le parole «, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6» sono soppresse; b) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attivita' di recepimento del PPR da parte degli enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».