Art. 28 
 
                     Modifiche dell'art. 57-bis 
                   della legge regionale n. 5/2007 
 
  1. All'art. 57-bis della legge regionale n. 5/2007  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Al  fine  del   riconoscimento   del   valore   di   piano
paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS)  dei  parchi
naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996,  n.
42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),  l'Ente
Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli
articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale n. 42/1996 ed  entro
i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti  organi
ministeriali al procedimento e' assicurata in applicazione  dell'art.
57 ter.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato.