Art. 28 Modifiche dell'art. 57-bis della legge regionale n. 5/2007 1. All'art. 57-bis della legge regionale n. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale n. 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento e' assicurata in applicazione dell'art. 57 ter.»; b) il comma 3 e' abrogato.