Art. 30 
 
        Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 5/2007 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della  legge  regionale  n.  5/2007
sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui  al
comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,
n. 31 (Regolamento recante individuazione  degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria semplificata ai sensi dell'art. 12  del  decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83 convertito con  modificazioni  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, cosi' come modificata dall'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'art. 13,
comma  2,  del  predetto  decreto,  trovano  applicazione   le   piu'
ampliative disposizioni di cui: 
      a) al capo II  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31/2017; 
      b)  alla  tabella  di  cui  all'allegato  B  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 31/2017. 
    2-ter. I rinvii alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  luglio  2010,  n.  139   (Regolamento   recante
procedimento semplificato di autorizzazione  per  gli  interventi  di
lieve entita' a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42  e  successive  modificazioni),  si  intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del  Presidente
della Repubblica 31/2017.».