Art. 30 Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 5/2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale n. 5/2007 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, cosi' come modificata dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'art. 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le piu' ampliative disposizioni di cui: a) al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017; b) alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017. 2-ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entita' a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.».