Art. 31 
 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2005 
 
  1. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005,
n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili  naturali),  le
parole «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis"  nel  settore  agricolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'art. 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  187  del  26  giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato». 
  2. Il comma 6 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  9/2005  e'
abrogato.