Art. 31 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2005 1. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato». 2. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2005 e' abrogato.