Art. 33 
 
        Modifiche al capo I della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  1  della  legge
regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice  regionale  dell'edilizia),
sono inserite le seguenti: 
    «a-bis) il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo  il
recupero del patrimonio edilizio esistente o il  riuso  dello  stesso
mediante conversione a usi diversi; 
    a-ter) la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo  interventi
volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di
settore;». 
  2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  19/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera d) dopo le parole  «la  parete  finestrata»  sono
inserite le seguenti: «, anche ai fini  dell'applicazione  di  quanto
disposto dall'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.  1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza
fra  i  fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765),»; 
    b) alla lettera f) dopo le parole «autorimesse,  lavanderie,»  la
parola «ripostigli,» e' soppressa. 
  3. All'art. 3 della legge regionale n. 19/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis.  In  attuazione  dell'art.  2-bis   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),  fatto
salvo quanto disposto al comma 2-ter, la materia delle  distanze  tra
pareti  finestrate  e  pareti  di  edifici  antistanti,  nonche'   le
dotazioni territoriali e funzionali minime  definite  quali  standard
urbanistici  trovano  disciplina  nel  piano  territoriale  regionale
vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme  restando
le disposizioni del codice civile in materia  di  distanze.  Le  zone
territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonche' le  altre  aree
alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti  urbanistici
vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini  delle  distanze  minime
tra  edifici,  alle  zone   territoriali   omogenee   A   anche   per
l'applicazione  dell'art.  9,  comma  1,  punto   1),   del   decreto
ministeriale 1444/1968.»; 
    b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «2-ter. Salvo diversa previsione degli  strumenti  urbanistici,
anche differenziata  per  zone  urbanistiche,  e  ferme  restando  le
disposizioni del codice civile in materia di  distanze,  non  vengono
computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate  e
pareti di edifici antistanti le opere o  i  manufatti  non  idonei  a
compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento
dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio: 
        1) sporti di gronda, abbaini, terrazze,  poggioli  e  balconi
aggettanti; 
        2) logge e porticati liberi, androni e bussole; 
        3) rampe e scale aperte; 
        4)  muri  di  contenimento,  volumi  tecnici  e  vani   corsa
ascensori; 
        5)  box  e  autorimesse  pertinenziali  o  altri   manufatti,
comunque pertinenziali, fino all'altezza  di  3  metri,  rispetto  al
fabbricato principale; 
        6) tettoie, pensiline e pergolati. 
      2-quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile  in
materia di  distanze,  gli  strumenti  urbanistici  comunali  possono
ammettere interventi di ampliamento di edifici  esistenti  in  deroga
alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora
cio' consenta l'allineamento del patrimonio edilizio  e  il  migliore
assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.». 
  4. Al comma 2 dell'art. 8 della legge  regionale  n.  19/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) dopo le  parole  «alla  ricezione»  le  parole
«delle  segnalazione  certificata  di  inizio   attivita'   e»   sono
sostituite dalle seguenti: «delle segnalazioni certificate di  inizio
attivita', delle comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate,» e
dopo le parole «comunque denominato in materia di attivita' edilizia,
ivi»  le  parole  «compreso  il  certificato  di   agibilita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «compresa la segnalazione  certificata  di
agibilita'»; 
    b) alla lettera c) dopo le parole «al rilascio  dei  permessi  di
costruire,»  le  parole  «dei  certificati   di   agibilita',»   sono
soppresse. 
  5. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009 dopo  le
parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire» le parole  «o
del certificato di agibilita'» sono soppresse. 
  6. Al comma 4 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  19/2009  le
parole «Lo Sportello unico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fermo
restando quanto disposto dall'art.  26  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita', lo Sportello unico». 
  7. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2009 dopo  le
parole «modalita' individuate con» le parole «decreto del  Presidente
della Regione» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  regolamento  di
attuazione di cui all'art. 2». 
  8. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2009 dopo  la
parola «acquisisce» e' inserita la seguente: «esclusivamente». 
  9. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2009  e'
inserito il seguente: 
    «4-bis. Fatta salva l'eventuale diversa tempistica stabilita  con
il regolamento di attuazione di cui all'art. 2, per  gli  adempimenti
di cui al comma 4 sono previste le seguenti scadenze di trasmissione: 
      a) entro il quinto giorno del mese successivo  all'accertamento
delle opere realizzate abusivamente,  il  Segretario  comunale  invia
l'elenco mensile redatto ai sensi dell'art. 31, comma 7, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 380/2001,  contenente  i  rapporti
degli ufficiali  e  agenti  di  polizia  giudiziaria  e  le  relative
ordinanze di sospensione dei lavori; 
      b) rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio  di  ogni
anno, i  Comuni  inviano  per  via  telematica  i  dati  relativi  al
monitoraggio,  previsto  con  cadenza  semestrale,  dell'applicazione
delle misure straordinarie di cui al capo VII.».