Art. 34 
 
        Modifiche al capo II della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e'
inserito il seguente: 
    «5-bis. Ai fini dell'accertamento di cui  ai  commi  2,  3  e  4,
l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati: 
      a)  documentazione  tecnico-grafica  prevista  dai   rispettivi
livelli di progettazione, come definiti dalla  vigente  normativa  in
materia di lavori pubblici; 
      b) studio di  inserimento  urbanistico  contenente  i  seguenti
elementi: 
        1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario,
a eseguire le opere; 
        2) indicazione dei vincoli e dei beni  tutelati  interferenti
con l'opera; 
        3) dimostrazione della compatibilita'  delle  opere  previste
rispetto alle previsioni degli strumenti comunali  di  pianificazione
vigenti e adottati e della coerenza  con  l'assetto  del  territorio,
supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.». 
  2. Al comma 14 dell'art. 10 della legge regionale n.  19/2009  dopo
le parole «destinate alla difesa militare ai sensi» le parole  «della
legge  898/1976»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «del   decreto
legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)». 
  3. Al comma 15 dell'art. 10 della legge regionale n.  19/2009  dopo
le parole «tengono luogo» le parole «del certificato  di  agibilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «della  segnalazione  certificata  di
agibilita'». 
  4. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «opere  pubbliche  di  competenza»  la  parola  «comunale»  e'
sostituita  dalle  seguenti:  «dei  Comuni,  in   forma   singola   o
associata,». 
  5. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «regolare esecuzione sostituiscono» le parole «il  certificato
di agibilita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  segnalazione
certificata di agibilita'».