Art. 34 Modifiche al capo II della legge regionale n. 19/2009 1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati: a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici; b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi: 1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere; 2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera; 3) dimostrazione della compatibilita' delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.». 2. Al comma 14 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «destinate alla difesa militare ai sensi» le parole «della legge 898/1976» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)». 3. Al comma 15 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «tengono luogo» le parole «del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «della segnalazione certificata di agibilita'». 4. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «opere pubbliche di competenza» la parola «comunale» e' sostituita dalle seguenti: «dei Comuni, in forma singola o associata,». 5. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «regolare esecuzione sostituiscono» le parole «il certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la segnalazione certificata di agibilita'».