Art. 36 
 
        Modifiche al capo IV della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. La rubrica del capo IV  della  legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituita dalla seguente:  «Permesso  di  costruire  e  segnalazione
certificata di inizio attivita' o di agibilita'». 
  2. Nella rubrica dell'art. 21 della legge regionale n.  19/2009  le
parole «denuncia di inizio attivita' o» sono soppresse. 
  3. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la» la
parola  «denuncia»  e'  sostituita  dalle   seguenti:   «segnalazione
certificata». 
  4. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale  n.  19/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la  parola  «previsti»  le  parole  «dall'art.  16»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16 e 16-bis»; 
    b) dopo le parole «segnalazione certificata di inizio  attivita'»
sono aggiunte le seguenti: «previsti dall'art. 17». 
  5. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «Il permesso di costruire» le parole «e la denuncia di  inizio
attivita'» sono soppresse. 
  6. Il comma 5 dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «5.  Il  permesso  di  costruire,  una  volta  rilasciato,  e  la
segnalazione certificata di inizio attivita', decorso il  termine  di
cui all'art. 26, comma 6, sono  irrevocabili  e  comportano,  secondo
quanto  previsto  dalla  presente  legge,   la   corresponsione   del
contributo  di  costruzione,  fatta  eccezione  per  i  casi  in  cui
l'attivita' edilizia autorizzata o  segnalata  non  venga  realizzata
neanche in parte.». 
  7. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «Il titolare del permesso di costruire»  le  parole  «o  della
denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 18 sono obbligati»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' obbligato». 
  8. Al comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «Il permesso di costruire» le parole «e la denuncia di  inizio
attivita'» sono soppresse. 
  9. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale  n.  19/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole «attivita' edilizia libera»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche asseverata»; 
    b) dopo le parole «e' comunque possibile» le  parole  «richiedere
il  rilascio  del  certificato»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«presentare la segnalazione certificata». 
  10. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n.  19/2009  dopo
le parole «strumenti urbanistici» le parole  «approvati  e  adottati»
sono sostituite dalle seguenti: «vigenti e adottati, nel  caso  operi
la misura di salvaguardia di cui all'art. 22, comma 3». 
  11. Il comma 6 dell'art. 24 della legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Se per il rilascio del permesso di  costruire  e'  necessaria
l'acquisizione di  atti  di  assenso  comunque  denominati  di  altre
amministrazioni,  il  responsabile  del   procedimento   convoca   la
conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della  legge
241/1990.  Se  per  il  rilascio   del   permesso   sono   necessarie
segnalazioni  certificate   di   inizio   attivita',   comunicazioni,
attestazioni,  asseverazioni  e  notifiche,   il   responsabile   del
procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione
alle amministrazioni interessate al fine di consentire  il  controllo
sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo  svolgimento
dell'attivita'.». 
  12. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge  regionale
n. 19/2009 dopo le parole «conformi agli  strumenti  urbanistici»  la
parola «approvati» e' sostituita dalla seguente: «vigenti». 
  13. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale  n.  19/2009
sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis.  Se  la  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
comprende  altre  segnalazioni  certificate  di   inizio   attivita',
comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per
l'inizio dei lavori,  l'interessato  presenta  un'unica  segnalazione
che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 6, viene
trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate  al  fine
del controllo,  per  quanto  di  competenza,  della  sussistenza  dei
requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio. Entro
cinque giorni dalla scadenza del termine di  cui  all'art.  19  della
legge 241/1990, le  amministrazioni  interessate  possono  presentare
allo  Sportello  unico   proposte   motivate   per   l'adozione   dei
provvedimenti ivi previsti. 
    2-ter. Nel  caso  in  cui  l'attivita'  oggetto  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' e'  subordinata  all'acquisizione  di
atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione  di  verifiche
preventive, l'interessato, unitamente alla  segnalazione  certificata
di  inizio  attivita',  presenta  la  relativa  istanza  al   Comune,
corredata della necessaria documentazione. A seguito del  ricevimento
dell'istanza il Comune, entro il termine stabilito dall'art. 14 della
legge 241/1990, convoca la conferenza di servizi di cui  all'art.  14
della legge 241/1990; in tal caso l'inizio dei lavori e'  subordinato
alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.». 
  14. Dopo il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale  n.  19/2009
e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma  6  i
provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'intervento  e   di
rimozione degli effetti dannosi di cui al comma 7  sono  adottati  in
presenza delle condizioni previste dall'art.  21-nonies  della  legge
241/1990.». 
  15. L'art. 27 della legge regionale n. 19/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  27  (Segnalazione  certificata  di  agibilita').  -  1.   La
segnalazione certificata di agibilita' attesta la  sussistenza  delle
condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico
degli edifici e delle unita' immobiliari o di loro parti, il rispetto
delle  disposizioni  in  materia  di  eliminazione   delle   barriere
architettoniche, nonche' la conformita' dell'opera e  degli  impianti
installati ai progetti presentati. Tali condizioni sono asseverate da
un tecnico abilitato e valutate secondo quanto dispone il regolamento
di attuazione di cui all'art. 2 e sulla base della documentazione ivi
stabilita, prodotta con  riferimento  alla  disciplina  vigente  alla
data: 
    a) della dichiarazione di fine lavori; 
    b) della decadenza del titolo, in mancanza  di  dichiarazione  di
fine lavori; 
    c) della dichiarazione di esecuzione  dell'opera  indicata  nella
domanda di sanatoria. 
  2. Entro trenta giorni dall'ultimazione  dei  lavori,  il  soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
segnalazione certificata di inizio attivita', anche in alternativa al
permesso  di  costruire,  o  la  comunicazione   di   inizio   lavori
asseverata, ovvero i loro successori o aventi  causa,  presentano  al
Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o
per via telematica, la segnalazione certificata di agibilita'  per  i
seguenti interventi: 
    a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni; 
    b) ristrutturazioni, totali o parziali; 
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire  sulle
condizioni di cui al comma 1, ossia: 
      1) gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere  da  a)  a
f); 
      2) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all'art. 17. 
  3. La  mancata  presentazione  della  segnalazione  certificata  di
agibilita'  comporta  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria prevista dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2. 
  4.  Le  amministrazioni  comunali  definiscono  le   modalita'   di
svolgimento  dei  controlli   sulle   segnalazioni   certificate   di
agibilita', che in  ogni  caso  non  possono  interessare  una  quota
inferiore  al  20  per  cento  delle  segnalazioni  pervenute;   tali
modalita'   tengono   conto   anche   dell'entita'   dell'intervento,
disponendo l'effettuazione  dei  controlli  in  considerazione  della
rilevanza delle opere. 
  5. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  presentazione  della
segnalazione  certificata  di   agibilita',   il   responsabile   del
procedimento verifica la documentazione individuata  nel  regolamento
di attuazione di cui all'art. 2. Tali  controlli  possono  consistere
anche nell'ispezione dell'edificio o dell'unita' immobiliare al  fine
di verificare: 
    a) la conformita'  dell'opera  e  degli  impianti  installati  ai
progetti  autorizzati  o  comunque  depositati,  come   eventualmente
modificati in sede di varianti; 
    b)  la  sussistenza  delle  condizioni  di   sicurezza,   igiene,
salubrita',  efficienza  energetica   dell'edificio   o   dell'unita'
immobiliare o di loro parti, nonche' il superamento o la  persistente
assenza delle barriere  architettoniche,  in  conformita'  al  titolo
abilitativo originario. 
  6. Nel caso in cui  il  responsabile  del  procedimento,  entro  il
termine di cui al comma 5, rilevi la carenza delle condizioni di  cui
al  medesimo  comma  5  ordina   motivatamente   all'interessato   di
conformare l'opera realizzata, entro il termine di  sessanta  giorni,
trascorso il quale trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
capo VI in materia di vigilanza e sanzioni e quelle  del  regolamento
di cui all'art. 2. 
  7. Qualora il responsabile del procedimento rilevi  l'incompletezza
formale della documentazione presentata  puo'  interrompere  per  una
sola volta i termini di cui al comma  5  al  fine  di  richiedere  la
documentazione integrativa che  non  sia  gia'  nella  disponibilita'
dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita  autonomamente.
In tal caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere  dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.  Resta  salvo  il
potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni  in
via di autotutela, nonche', anche decorso il termine  per  l'adozione
dei provvedimenti, di intervenire in  presenza  del  pericolo  di  un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la
salute, per la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale,  previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare  comunque  tali
interessi mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
normativa vigente. 
  8. L'utilizzo delle costruzioni di  cui  al  comma  2  puo'  essere
iniziato dalla data di presentazione  al  Comune  della  segnalazione
certificata di agibilita', corredata della documentazione individuata
nel  regolamento  di  attuazione  di  cui  all'art.  2,  fatto  salvo
l'obbligo  di  conformare  l'immobile  alle  eventuali   prescrizioni
disposte all'esito delle  verifiche  effettuate  dall'Amministrazione
comunale in sede di controllo della segnalazione stessa. 
  9. La presentazione della segnalazione  certificata  di  agibilita'
non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita'
di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art.  222  del  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo  unico  delle
leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.». 
  16. La rubrica dell'art. 29 della legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituita dalla seguente: «Contributo di costruzione». 
  17. Il comma 1 dell'art. 29 della legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Il rilascio del permesso di costruire,  la  presentazione  di
una SCIA, anche in alternativa  al  permesso  di  costruire,  nonche'
l'attivita' edilizia libera asseverata comportano  la  corresponsione
del contributo di  costruzione  qualora  all'intervento  consegua  un
incremento  della   superficie   imponibile.   Tale   contributo   e'
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione,  nonche'  al
costo di costruzione, secondo  le  modalita'  indicate  nel  presente
articolo e nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2. Nei  casi
di modifiche di destinazione d'uso  senza  opere  edili,  soggette  a
conguaglio ai sensi dell'art. 15, il contributo e' dovuto per la sola
quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore
incidenza della nuova  destinazione.  Sono  fatti  salvi  i  casi  di
esonero e riduzione previsti dagli articoli da 30 a 32.». 
  18. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n.  19/2009  dopo
le parole «rilascio del  permesso  di  costruire»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero contestualmente alla  presentazione  della  SCIA  o
della comunicazione di cui all'art. 16-bis, comma 1,». 
  19. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n.  19/2009  dopo
la parola «rilascio» sono inserite  le  seguenti:  «del  permesso  di
costruire ovvero alla presentazione della SCIA o della  comunicazione
di cui all'art. 16-bis, comma 1». 
  20. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale  n.  19/2009
e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Per  gli  interventi  ricadenti  in  ambiti  soggetti  a
pianificazione attuativa,  la  quota  di  contributo  di  costruzione
commisurata agli oneri di urbanizzazione e' dovuta per la sola  parte
eccedente qualora siano stati gia' assolti gli  oneri  relativi  alle
opere di  urbanizzazione  primaria  e  quota  parte  delle  opere  di
urbanizzazione secondaria relative al piano.». 
  21. Al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n.  19/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) dall'art. 17, comma 1, lettere b), c) e d);». 
    b) alla lettera d) dopo le parole «art. 35, comma 3, e» le parole
«dall'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli  39  e
39-bis». 
  22. Nella rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009  le
parole «per il rilascio del permesso di  costruire»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di costruzione». 
  23. La lettera b) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n.
19/2009 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia,  restauro  o
risanamento conservativo ovvero manutenzione di edifici residenziali,
compresi  quelli  che  determinano  un   aumento   della   superficie
imponibile inferiore o  uguale  al  20  per  cento  della  superficie
imponibile preesistente, anche  nel  caso  di  aumento  delle  unita'
immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'art.  29  e'
dovuto per la sola quota eccedente;». 
  24. Dopo la lettera b-bis) del comma 1  dell'art.  30  della  legge
regionale n. 19/2009 e' inserita la seguente: 
    «b-ter) per il frazionamento di unita'  immobiliari  qualora  non
comporti aumento delle  superfici  utili  e  cambio  di  destinazione
d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);». 
  25. Dopo il comma 4-bis  dell'art.  30  della  legge  regionale  n.
19/2009 e' aggiunto il seguente: 
    «4-ter. Anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 22, comma 2,
il Consiglio comunale puo'  deliberare  la  riduzione  proporzionale,
fino a un massimo del 50 per cento del contributo previsto  dall'art.
29, in relazione a interventi di  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente ricadenti all'interno di zone  improprie  nelle  quali  sia
accertata l'insussistenza delle  opere  di  urbanizzazione  richieste
dalla disciplina di settore e per le quali il Comune disponga di  non
procedere alla programmazione o realizzazione.». 
  26. Il comma 1 dell'art. 31 della legge  regionale  n.  19/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Per le finalita' di cui all'art. 30, comma 1, lettera i-bis),
il soggetto che, ai  sensi  dell'art.  21,  ha  titolo  a  realizzare
alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  previsti  dalle  vigenti
normative in materia di politiche abitative stipula  una  convenzione
con il Comune per la determinazione del canone  di  locazione  o  del
prezzo di vendita sulla  base  dello  schema  tipo  previsto  per  le
iniziative di edilizia convenzionata.». 
  27. Dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale  n.  19/2009
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  alle
iniziative previste dagli articoli 17, 22, 24, 25 e  26  della  legge
regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma  organica  delle  politiche
abitative e riordino delle Ater), nonche' alle equivalenti iniziative
riconducibili  alle  norme  pregresse   in   materia   di   politiche
abitative.». 
  28. Il comma 6 dell'art. 31 della legge  regionale  n.  19/2009  e'
abrogato.