Art. 37 
 
        Modifiche al capo V della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «prescrizioni urbanistiche» sono inserite le seguenti:  «e  le
misure di tutela ambientale previste dalle leggi regionali 42/1996  e
9/2005  in  materia,  rispettivamente,  di  aree  protette  e   prati
stabili». 
  2. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «evidenti tracce della loro  preesistenza»  sono  inserite  le
seguenti: «e sia possibile accertarne l'originaria consistenza». 
  3. dopo l'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 39-bis (Misure per la valorizzazione del patrimonio  edilizio
esistente). -  1.  Al  fine  della  riqualificazione  del  patrimonio
edilizio esistente e del contenimento del consumo di nuovo suolo,  il
presente articolo individua misure finalizzate al miglioramento della
qualita' energetica  o  igienico-funzionale  degli  edifici  o  delle
unita'  immobiliari  oggetto  di  intervento,  secondo  le  leggi  di
settore, da attuarsi in deroga alle distanze,  alle  superfici  o  ai
volumi previsti dagli strumenti urbanistici, purche' coerenti con  le
esigenze  di  allineamento  e  ottimale  inserimento   nel   contesto
territoriale di riferimento. 
  2. In ogni caso gli interventi  di  cui  al  comma  1  non  possono
trovare applicazione: 
    a) in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, ne' in
deroga alle distanze minime previste dal Codice civile; 
    b) in deroga alle prescrizioni  tipologico-architettoniche  o  di
abaco contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi
vigenti; 
    c) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un
nuovo strumento urbanistico o delle  sue  varianti,  nonche'  con  lo
strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'art.  20
della legge regionale n. 5/2007 ed entro i termini temporali  massimi
ivi previsti; 
    d) per edifici o unita' immobiliari oggetto di interventi edilizi
abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi,  ai
sensi di legge,  anteriormente  alla  presentazione  dell'istanza  di
permesso di  costruire  per  gli  interventi  previsti  dal  presente
articolo; 
    e) per aree o  edifici  soggetti  a  vincolo  espropriativo  o  a
vincolo di inedificabilita' assoluta. 
  3. In deroga alle distanze, alle superfici  o  ai  volumi  previsti
dagli  strumenti  urbanistici  sono   ammessi   gli   interventi   di
manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo  distaccato  e
ristrutturazione edilizia, a esclusione di quella  consistente  nella
completa demolizione e ricostruzione non giustificata da obiettive  e
improrogabili  ragioni  di  ordine  statico  o  di  adeguamento  alle
normative antisismica o  igienico-sanitaria  che  rendano  necessario
l'ampliamento all'esterno della sagoma esistente, di edifici o unita'
immobiliari esistenti alle seguenti condizioni: 
    a) la quota massima di ampliamento ammissibile,  anche  in  corpo
distaccato, non puo' superare i 200 metri cubi di volume complessivo,
da intendersi quale somma del volume  utile,  qualora  realizzato,  e
dell'eventuale volume pari al prodotto  tra  superfici  accessorie  e
relative altezze; nella  quota  massima  di  ampliamento  ammissibile
vanno computati anche gli ampliamenti che  comportano  esclusivamente
aumento della  superficie  coperta,  conteggiando  gli  stessi  nella
misura pari al prodotto della  superficie  coperta  per  le  relative
altezze; 
    b) nelle  zone  omogenee  A  e  B0,  o  singoli  edifici  a  esse
equiparati, nonche' nelle ulteriori zone qualora individuate  a  tali
fini dallo strumento urbanistico comunale, devono  essere  rispettate
le   specifiche   disposizioni   tipologico-architettoniche   e    di
allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici e dai
regolamenti edilizi comunali; 
    c)  la  sopraelevazione,  se  non  espressamente  vietata   dagli
strumenti urbanistici comunali, non puo' superare  l'altezza  massima
delle costruzioni prevista  per  la  zona  omogenea  dagli  strumenti
urbanistici comunali o l'altezza dell'edificio oggetto di intervento; 
    d) l'ampliamento, anche in corpo distaccato  quale  realizzazione
di manufatti edilizi connessi all'edificio o  all'unita'  immobiliare
esistente mediante collegamento di natura fisica  o  funzionale,  non
puo'  comportare  aumento  del  numero   delle   unita'   immobiliari
esistenti,  salvo  diversa  previsione  degli  strumenti  urbanistici
comunali; 
    e) nelle zone omogenee D2 e D3 e loro sottozone, come individuate
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonche' nelle zone H, a
esclusione di quelle destinate a esercizi di vendita al dettaglio  di
grande struttura ai sensi della  legge  regionale  n.  29/2005  ,  e'
ammesso l'ampliamento di edifici esistenti fino al limite massimo del
70 per cento del rapporto di copertura del lotto, nel rispetto  delle
altezze  massime  previste  negli  strumenti   urbanistici   comunali
vigenti. 
  4. Ferma restando l'operativita' delle  disposizioni  straordinarie
di cui al capo VII  fino  alla  scadenza  di  legge,  le  misure  del
presente articolo trovano applicazione  a  far  data  dalla  medesima
scadenza, fatta salva la  facolta'  per  il  Comune  di  modularne  o
vietarne l'efficacia  mediante  delibera  consiliare  o  variante  di
livello comunale  secondo  le  procedure  della  legge  regionale  n.
21/2015. 
  5. In ogni caso le misure del presente articolo non possono  essere
cumulate con quelle  previste  dalla  disposizione  speciale  di  cui
all'art. 35, comma 3, ne' con le disposizioni straordinarie di cui al
capo VII ne'  infine  con  eventuali  bonus  volumetrici  una  tantum
disposti dagli strumenti urbanistici comunali. 
  6. Qualora sia accertato  che  l'edificio  o  l'unita'  immobiliare
interessato dall'ampliamento in deroga ai sensi del presente articolo
abbia gia' usufruito di bonus volumetrici, a prescindere dalla  fonte
che li ha disposti, questi ultimi devono essere computati nel  limite
massimo di cui al comma 3, lettera a), o nella minor quota  stabilita
dallo  strumento  urbanistico  comunale;  in  tal  caso  puo'  essere
utilizzata, nell'ambito di uno o piu' interventi,  esclusivamente  la
quota residua al netto dei bonus  gia'  utilizzati  in  relazione  al
medesimo edificio o unita' immobiliare.». 
  4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 40 della  legge  regionale
n. 19/2009 dopo le  parole  «da  intervento  soggetto  a»  le  parole
«denuncia di inizio attivita' o» sono soppresse.