Art. 4 Attuazione degli interventi 1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'art. 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicita' e ordinarieta' sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilita' di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento. 2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 e' predisposto nel rispetto delle criticita' e priorita' individuate o segnalate e puo' essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilita' rilevate sulla rete idroviaria regionale ed e' sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art. 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivita' venatoria); fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato art. 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). 3. Alla realizzazione degli interventi programmati l'Amministrazione regionale puo' anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva come previsto dagli articoli 51 e 51-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonche' al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma. 5. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata, in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonche' disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria. 6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, e' autorizzato altresi' a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale. 7. Per il raggiungimento della predetta finalita' manutentiva l'occupazione dei beni demaniali e' assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.