Art. 4 
 
                     Attuazione degli interventi 
 
  1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui  all'art.
2 provvede la struttura regionale competente in materia  di  porti  e
navigazione interna, con periodicita' e ordinarieta' sulla base di un
programma corredato  della  documentazione  contenente  gli  elementi
conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilita'  di  intervento
con l'indicazione delle fonti di finanziamento. 
  2. Il programma degli interventi di cui al comma 1  e'  predisposto
nel rispetto delle criticita' e priorita' individuate o  segnalate  e
puo' essere aggiornato in ogni tempo in  esito  all'evoluzione  delle
situazioni di navigabilita' rilevate sulla rete idroviaria  regionale
ed e' sottoposto al parere consultivo  della  Commissione  consultiva
locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art. 60  della  legge
regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia  di  risorse
agricole, forestali e ittiche e di attivita'  venatoria);  fino  alla
costituzione della Commissione consultiva di cui al  citato  art.  60
continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca  e
l'acquacoltura istituite ai sensi dell'art. 6, comma 69, della  legge
regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). 
  3.    Alla    realizzazione    degli     interventi     programmati
l'Amministrazione regionale puo' anche provvedere tramite delegazione
amministrativa intersoggettiva come  previsto  dagli  articoli  51  e
51-bis della  legge  regionale 31  maggio  2002,  n.  14  (Disciplina
organica dei lavori pubblici). 
  4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali  operazioni
di ripristino della sezione originaria  del  canale,  possono  essere
affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente
previste  dalla  normativa  vigente,  sulla  base  di   un   progetto
definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente  in  materia
di porti e navigazione interna, costituito almeno  da  una  relazione
generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico  estimativo  e  dal
piano di sicurezza, ove previsto, oltre  agli  elaborati  grafici  di
progetto, nonche' al quadro economico dell'intervento e  al  relativo
cronoprogramma. 
  5.  L'Amministrazione  regionale  e'   altresi'   autorizzata,   in
conformita' a quanto previsto dall'art. 16 della legge  regionale  n.
26  giugno  2001,  n.   16   (Interventi   di   rilancio   economico,
potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di  strutture
al servizio dei traffici, nonche' disposizioni in materia di gestione
del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare  specifici
accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di  porti
e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione  in
via ordinaria da parte degli stessi  di  interventi  manutentivi  dei
canali marittimi e delle vie di  navigazione  interna  di  competenza
regionale   o,   qualora   questi   vengano   eseguiti   direttamente
dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria. 
  6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il  direttore
competente  in  materia  di  porti  e  navigazione  interna,   previo
nulla-osta  della  struttura  competente  in   materia   di   demanio
regionale, e' autorizzato altresi' a stipulare  apposite  convenzioni
con i soggetti privati di cui al comma 5,  per  la  realizzazione  di
interventi manutentivi dei canali  e  delle  vie  navigabili  interne
appartenenti al demanio regionale  navigabile,  marittimo,  idrico  e
lacuale. 
  7. Per  il  raggiungimento  della  predetta  finalita'  manutentiva
l'occupazione dei beni demaniali e' assentita  a  titolo  gratuito  e
rimane  esclusa  dal  pagamento  di  canoni   o   dal   rilascio   di
provvedimenti concessori.