Art. 40 
 
       Modifiche al capo VIII della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  61  della  legge  regionale  n.
19/2009 e' inserito il seguente: 
    «3-ter. Le domande per il  rilascio  del  permesso  di  costruire
depositate presso il Comune anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n.  29  (Misure  per  lo
sviluppo del sistema-territoriale  regionale  nonche'  interventi  di
semplificazione    dell'ordinamento    regionale    nelle     materie
dell'edilizia e infrastrutture, portualita'  regionale  e  trasporti,
urbanistica e lavori pubblici, paesaggio  e  biodiversita'),  vengono
definite sulla base  della  disciplina  previgente,  fatta  salva  la
facolta', nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare  le
istanze depositate in forza della disciplina previgente  al  fine  di
presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti  al
momento del nuovo deposito.». 
  2. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «contenute nell'art. 16» le parole «,  comma  1,  lettera  k),
esclusi depositi, serre, verande e bussole,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «bis, comma 1, lettera c),». 
  3. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009 dopo le
parole «dagli strumenti urbanistici comunali» le  parole  «o  sancite
dalla  legge  regionale 21  ottobre  2008,  n.  12  (Integrazioni   e
modifiche alla legge regionale n. 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)» sono soppresse.