Art. 40 Modifiche al capo VIII della legge regionale n. 19/2009 1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 61 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «3-ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema-territoriale regionale nonche' interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualita' regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversita'), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facolta', nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito.». 2. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «contenute nell'art. 16» le parole «, comma 1, lettera k), esclusi depositi, serre, verande e bussole,» sono sostituite dalle seguenti: «bis, comma 1, lettera c),». 3. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «dagli strumenti urbanistici comunali» le parole «o sancite dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)» sono soppresse.