Art. 41 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 16/2009 
 
  1.  Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  3,   della   legge
regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per  la  costruzione  in  zona
sismica e per la  tutela  fisica  del  territorio),  dopo  le  parole
«Titolo I, capo II» sono aggiunte le seguenti: «e capo III». 
  2. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 16/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 12-bis (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza
alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione). -
1. Nel rispetto della parte  II  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 380/2001  e  in  particolare  di  quanto  stabilito  dagli
articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela  della  pubblica
incolumita'  e  di  riduzione  del  rischio  sismico  sul  territorio
regionale, la Regione attua  l'accertamento  della  rispondenza  alle
norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora
conclusi in violazione delle norme che disciplinano  le  costruzioni,
di cui all'art. 12. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e in attuazione dell'art.  62
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  380/2001  la  Regione
provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento  di
cui all'art. 3, comma 3, lettera b). 
  3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere
compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici  costituiti  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4.».