Art. 41 Modifiche alla legge regionale n. 16/2009 1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), dopo le parole «Titolo I, capo II» sono aggiunte le seguenti: «e capo III». 2. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 16/2009 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione). - 1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumita' e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'art. 12. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, lettera b). 3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4.».