Art. 42 
 
           Indennita' e gettone di presenza per attivita' 
              di coordinamento degli organismi tecnici 
 
  1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma
4-bis, della legge regionale n. 16/2009, l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a sostenere il costo delle riunioni  di  coordinamento
degli Organismi tecnici, nei limiti delle previsioni contenute  nella
deliberazione della Giunta regionale 6 maggio  2010,  n.  850  (Legge
regionale 16/2009, art. 3, comma 4. Compensazione, durata, compiti  e
modalita' di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'art. 4,
comma 2, della legge regionale n.  16/2009),  assunta  in  attuazione
dell'art. 3, comma 4, della citata legge regionale n. 16/2009. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione  n.  9  (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1
(Difesa del suolo) - Titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione  n.
9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio  e  dell'ambiente)  -
Programma n. 1 (Difesa del suolo) -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019.