Art. 46 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  21/2015  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera c) e' abrogata; 
    b) alla lettera f) dopo le parole «e altre a esse  assimilabili;»
e'  inserito  il  seguente  periodo:  «tali  condizioni  non  trovano
applicazione nei confronti delle varianti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera g);»; 
    c) alla lettera g)  dopo  le  parole  «da  apportare  all'assetto
azzonativo» sono inserite le seguenti: «e all'impianto normativo».