Art. 46 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/2015 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) e' abrogata; b) alla lettera f) dopo le parole «e altre a esse assimilabili;» e' inserito il seguente periodo: «tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera g);»; c) alla lettera g) dopo le parole «da apportare all'assetto azzonativo» sono inserite le seguenti: «e all'impianto normativo».