Art. 5 Conferimento dei sedimenti 1. In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorita' a modalita' di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero. 2. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi dei canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare e' data priorita' al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimita' delle zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con l'applicazione della procedura di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformita' al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.