Art. 5 
 
                     Conferimento dei sedimenti 
 
  1. In via generale i sedimenti provenienti  dai  dragaggi  sono  da
considerarsi una risorsa e ovunque e ogni  qualvolta  sia  possibile,
nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato
e della normativa vigente in  materia  di  ambiente  e  salute,  deve
sempre essere data priorita' a modalita' di  conferimento  flessibili
che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il  riutilizzo
per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita
di materiale sedimentario sia  in  ambito  lagunare  sia  fluviale  e
litoraneo costiero. 
  2. Nelle more dell'approvazione del  Piano  di  gestione  del  sito
Natura 2000 della laguna di Marano  e  Grado  previsto  dall'art.  10
della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria  2007),
e nel rispetto del piano regionale di tutela delle  acque,  approvato
con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per
il  conferimento  e  la  collocazione  dei  sedimenti  derivanti  dai
dragaggi dei canali e delle vie di navigazione  ricadenti  in  ambito
lagunare e' data priorita' al ripristino  di  strutture  morfologiche
lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimita'  delle
zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con  l'applicazione
della procedura di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformita'
al verbale-intesa firmato  il  4  settembre  2012  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.