Art. 50 
 
                  Sostituzione dell'art. 63-quater 
                   della legge regionale n. 5/2007 
 
  1. L'art. 63-quater della legge regionale 23 febbraio  2007,  n.  5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e  del
paesaggio), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 63-quater (Norme transitorie per  gli  strumenti  urbanistici
attuativi comunali e loro varianti fino  all'entrata  in  vigore  del
PTR). - 1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione  degli
strumenti urbanistici generali comunali  dotati  di  rappresentazione
schematica delle strategie di piano, ovvero di  piano  struttura,  il
PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato puo'
apportare modifiche al PRGC purche' si rispettino  le  condizioni  di
cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4, e le  modalita'
operative di cui  all'art.  5,  previsti  nel  capo  II  della  legge
regionale  n.  21/2015.  In  tal  caso  il  PRPC  o  altro  strumento
urbanistico attuativo  comunque  denominato  contiene  una  relazione
sottoscritta  dal  progettista  incaricato  della  sua  redazione   e
asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto
delle condizioni, dei limiti di soglia e  delle  modalita'  operative
previsti nel capo II della legge regionale n. 21/2015 per le varianti
agli   strumenti   urbanistici   generali    comunali    dotati    di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura. 
  2.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  PTR,  nell'attuazione   gli
strumenti   urbanistici   generali    comunali    non    dotati    di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano
struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico  attuativo  comunque
denominato  puo'  apportare  modifiche  allo  strumento   urbanistico
generale purche' si rispettino le condizioni e i limiti di soglia  di
cui all'art. 9 della legge regionale n. 21/2015. In tal caso il  PRPC
o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato  contiene
una relazione  sottoscritta  dal  progettista  incaricato  della  sua
redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri
il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo
II della legge regionale n. 21/2015 per le  varianti  agli  strumenti
urbanistici  generali  comunali  non   dotati   di   rappresentazione
schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.».