Art. 50 Sostituzione dell'art. 63-quater della legge regionale n. 5/2007 1. L'art. 63-quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), e' sostituito dal seguente: «Art. 63-quater (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR). - 1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato puo' apportare modifiche al PRGC purche' si rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4, e le modalita' operative di cui all'art. 5, previsti nel capo II della legge regionale n. 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni, dei limiti di soglia e delle modalita' operative previsti nel capo II della legge regionale n. 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura. 2. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato puo' apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purche' si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'art. 9 della legge regionale n. 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo II della legge regionale n. 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.».