Art. 52 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 14/2016 
 
  1.  All'art.  4  della  legge  regionale 11  agosto  2016,  n.   14
(Assestamento del  bilancio  per  l'anno  2016),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei  valori
deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno
LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio  2008,  (Norme
tecniche per le costruzioni), per le diverse  tipologie  strutturali.
Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le  connesse  indagini,
rilievi  o  prove  da  effettuare,  da  scegliere  di  concerto   tra
professionista e committente, dovranno essere giustificati  valutando
il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza
dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di  vulnerabilita',
nonche' alla possibilita' di  significativi  risparmi  dei  costi  di
intervento a parita' di livello di sicurezza raggiunto.»; 
    b) al comma 13 la parola  «dal»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«dalla data di ricevimento del» e dopo  la  parola  «beneficio»  sono
aggiunte le seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
13-bis»; 
    c) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
      «13-bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli
incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente,
su istanza del beneficiario, ha facolta',  in  presenza  di  motivate
ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine,
nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in  cui  il  nuovo
termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.». 
  2. La disposizione di cui all'art. 4, comma 11  -bis,  della  legge
regionale n. 14/2016, come inserito  dal  comma  1,  lettera  a),  si
applica ai procedimenti contributivi le cui domande sono presentate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Per le domande gia' presentate ma  non  ancora  finanziate  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  qualora  l'importo
richiesto  sia  inferiore  al  limite  massimo  consentito  ai  sensi
dell'art. 4, comma 12, della legge regionale  n.  14/2016,  gli  Enti
locali possono presentare una  richiesta  integrativa  di  contributo
fino alla concorrenza dell'importo massimo di 50.000 euro, al fine di
garantire un livello di conoscenza di almeno LC2, mantenendo tuttavia
la posizione in graduatoria secondo l'ordine di  presentazione  della
domanda iniziale. 
  4. La disposizione di cui all'art. 4,  comma  13-bis,  della  legge
regionale n. 14/2016 , come inserito dal  comma  1,  lettera  c),  si
applica anche ai procedimenti contributivi  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.