Art. 6 Accelerazione delle procedure 1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'art. 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilita' in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria. 2. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicita' e con le medesime modalita' operative, le autorizzazioni acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validita' quinquennale. 3. Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualita' o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.