Art. 6 
 
                    Accelerazione delle procedure 
 
  1. Per gli interventi di dragaggio  manutentivi,  coerenti  con  le
previsioni del programma d'intervento di cui all'art. 4,  da  attuare
nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio
regionale che risultano finalizzati al ripristino delle  preesistenti
condizioni di navigabilita' in sicurezza, le procedure  autorizzative
sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri
necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel  rispetto
della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria. 
  2. Per gli interventi  di  dragaggio  manutentivi  da  attuare  con
periodicita' e con le medesime modalita' operative, le autorizzazioni
acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validita' quinquennale. 
  3.  Qualora  gli  interventi  di  ripristino  morfologico   trovino
attuazione con gradualita' o in fasi esecutive protratte  nel  tempo,
le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento
della realizzazione o del ripristino morfologico.