Art. 10 Sistema regionale della formazione 1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, e' parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalita' della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie. 2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti accreditati presenti sul territorio. 3. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione competente, sono definiti le modalita' e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19. 4. Nell'attuazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identita' linguistica e culturale.