Art. 10 
 
                 Sistema regionale della formazione 
 
  1. Il sistema regionale della formazione, quale  servizio  pubblico
di interesse  generale  ed  elemento  determinante  per  lo  sviluppo
socio-economico del  territorio,  e'  parte  integrante  del  sistema
regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalita' della
presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e
azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie. 
  2. La Regione  garantisce  il  servizio  di  formazione  tramite  i
soggetti accreditati presenti sul territorio. 
  3. Con regolamento regionale, sentito il parere  della  Commissione
competente, sono definiti le modalita' e i termini di  presentazione,
di approvazione, di selezione, di realizzazione  e  di  finanziamento
delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19. 
  4.  Nell'attuazione  del   presente   articolo,   l'Amministrazione
regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena  per  la
tutela  e  la  valorizzazione  della  sua  identita'  linguistica   e
culturale.