Art. 11 
 
                          Azioni formative 
 
  1. Le azioni formative riguardano il  soddisfacimento  dell'obbligo
di istruzione, l'espletamento  del  diritto-dovere  di  istruzione  e
formazione,  la  formazione  tecnica  superiore   e   la   formazione
permanente, nonche' la formazione per le  persone  in  condizioni  di
svantaggio e a rischio di esclusione sociale.