Art. 12 
 
                Istruzione e formazione professionale 
 
  1. La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e  dei
livelli essenziali delle prestazioni, nonche' al fine di prevenire  e
contrastare la  dispersione  scolastica  e  formativa,  l'offerta  di
istruzione  e  formazione  professionale,   anche   nell'ambito   del
contratto  di  apprendistato  per   la   qualifica   e   il   diploma
professionale di cui all' art. 43 del decreto legislativo  81/2015  ,
finalizzata   all'assolvimento   dell'obbligo   di   istruzione,   al
diritto-dovere di istruzione e formazione e al  conseguimento  di  un
attestato di qualifica o di diploma professionale. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma  6,  la  Regione  e'  autorizzata  a
prevedere,  nell'ambito  della  propria  attivita'  regolamentare   e
amministrativa,  disposizioni  specifiche   volte   a   favorire   lo
svolgimento  di  percorsi  formativi  in  lingua  veicolare  slovena,
garantendone la sostenibilita' economica. 
  3.  Il  diploma  conseguito  al  termine  di  percorsi  di   durata
quadriennale di istruzione e  formazione  professionale  consente  di
accedere  alla  formazione  terziaria  accademica  e  non  accademica
secondo le modalita' previste dalla vigente disciplina nazionale. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2  e  3,  con  deliberazione
della Giunta regionale si provvede alla definizione  dell'ordinamento
delle attivita' formative, comprensivo  degli  standard  formativi  e
professionali e degli standard per la predisposizione degli esami  di
fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.