Art. 13 
 
                    Formazione tecnica superiore 
 
  1. Al fine di contribuire alla diffusione  della  cultura  tecnica,
tecnologica, scientifica e professionale,  rispondente  ai  parametri
europei di qualificazione  delle  competenze  delle  persone,  e  con
riferimento anche ai fabbisogni formativi che  emergono  dai  settori
produttivi locali, la Regione assicura, nel rispetto della  normativa
statale e dei livelli essenziali  delle  prestazioni,  un'offerta  di
formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1  possono  essere  integrati  da
un'offerta  regionale  complementare  di  formazione  post   diploma,
finalizzata  all'acquisizione  di  un  attestato  di   qualificazione
professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado. 
  3. La Regione, nell'ambito delle  proprie  competenze  e  ai  sensi
della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18  (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), promuove apposite
iniziative dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato
finalizzato alla certificazione di specializzazione tecnica superiore
e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca  di  cui
agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 81/2015 .