Art. 14 
 
                        Formazione permanente 
 
  1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi  della
vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta
a tutti i cittadini in eta' attiva tenuto conto del titolo di  studio
e indipendentemente dalla condizione lavorativa. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una  durata  variabile  e
sono  finalizzati  all'acquisizione  di   conoscenze   e   competenze
funzionali a favorire l'occupabilita' e la cittadinanza attiva  delle
persone. 
  3. La Regione promuove interventi di formazione  imprenditoriale  e
manageriale diretti a favorire  la  creazione  di  nuove  imprese,  a
facilitare i processi di ricambio generazionale  e  a  rafforzare  la
capacita' organizzativa e gestionale delle imprese. 
  4. Rientrano  nella  formazione  permanente  anche  gli  interventi
formativi  realizzati  nell'ambito  del  contratto  di  apprendistato
professionalizzante di cui  all'  art.  44  del  decreto  legislativo
81/2015 , quelli finalizzati al conseguimento di patenti di  mestiere
e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei  percorsi
di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 12  e  degli
interventi di formazione.