Art. 14 Formazione permanente 1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in eta' attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa. 2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilita' e la cittadinanza attiva delle persone. 3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacita' organizzativa e gestionale delle imprese. 4. Rientrano nella formazione permanente anche gli interventi formativi realizzati nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all' art. 44 del decreto legislativo 81/2015 , quelli finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 12 e degli interventi di formazione.