Art. 15 
 
         Formazione per persone in condizioni di svantaggio 
                  e a rischio di esclusione sociale 
 
  1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone
in  condizioni  di  svantaggio,  a  rischio  di  esclusione  sociale,
marginalita' e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilita' e
favorirne l'inclusione sociale. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Regione  sostiene
interventi di formazione rivolti a: 
  a) persone sottoposte a esecuzione penale; 
  b) persone con disabilita'; 
  c) persone con problemi di dipendenza; 
  d)  persone  in  carico  ai  servizi  sociali,   socio-sanitari   e
socio-educativi; 
  e) persone migranti; 
  f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 possono  essere  effettuati  in
maniera integrata con i servizi per il  lavoro  e  per  le  politiche
sociali.