Art. 15 Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale 1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalita' e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilita' e favorirne l'inclusione sociale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di formazione rivolti a: a) persone sottoposte a esecuzione penale; b) persone con disabilita'; c) persone con problemi di dipendenza; d) persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi; e) persone migranti; f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.