Art. 16 
 
                            Esami finali 
 
  1. Tutte le azioni  formative  di  cui  alla  presente  sezione  si
concludono con degli esami finali funzionali  all'accertamento  delle
competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati. 
  2. Con regolamento regionale  sono  definite,  nel  rispetto  della
normativa statale, la  composizione  delle  commissioni  d'esame,  le
modalita' di ammissione agli esami, le modalita' di svolgimenti degli
stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.