Art. 18 
 
               Fornitura di attrezzature e macchinari 
 
  1. La Regione  puo'  finanziare  la  fornitura  e  la  manutenzione
straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali  in  via
prioritaria allo svolgimento dell'attivita' formativa di istruzione e
formazione professionale da parte degli enti accreditati. 
  2. Con regolamento regionale sono definite le modalita' e i criteri
di concessione dei finanziamenti  relativi  alle  attrezzature  e  ai
macchinari di cui al comma 1.