Art. 18 Fornitura di attrezzature e macchinari 1. La Regione puo' finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgimento dell'attivita' formativa di istruzione e formazione professionale da parte degli enti accreditati. 2. Con regolamento regionale sono definite le modalita' e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1.