Art. 19 
 
                     Selezione degli interventi 
 
  1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei
soggetti che li attuano avviene  attraverso  l'emanazione  di  avvisi
pubblici o di bandi  di  gara  con  decreto  del  responsabile  della
struttura regionale competente. 
  2. Nel caso di interventi aventi natura complessa e prolungata  nel
tempo, l'avviso pubblico puo' riguardare la selezione  preventiva  di
uno o piu' soggetti a cui  affidare  successivamente  lo  svolgimento
degli interventi. 
  3.  Con  decreto  del  responsabile   della   struttura   regionale
competente sono impartite ai  soggetti  individuati  al  comma  2  le
indicazioni  operative  relative  alla  modalita'  e  ai  termini  di
presentazione e gestione delle operazioni gia'  previste  nell'avviso
pubblico di cui al comma 2.