Art. 2 
 
                    Principi e finalita' generali 
 
  1.  La  Regione  ispira  la  propria  azione  al  principio   della
centralita' della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini
individuali,  nel  rispetto  delle  differenze  di  forme   e   ritmi
dell'apprendimento. 
  2. In attuazione del principio  di  cui  al  comma  1,  la  Regione
intende perseguire, in particolare, le seguenti finalita': 
  a)  elevare  il  livello  generale  di  istruzione   e   formazione
professionale (IeFP) e di  formazione  della  popolazione  regionale,
nonche' facilitare l'accesso ai relativi percorsi; 
  b) prevenire e contrastare l'abbandono  scolastico  e  formativo  e
favorire il  rientro  nei  percorsi  scolastici  e  di  istruzione  e
formazione professionale; 
  c) rafforzare l'offerta formativa  e  orientativa  complessivamente
disponibile sul territorio regionale secondo un modello  integrato  e
sulla base dei  fabbisogni  formativi  e  occupazionali  del  tessuto
economico e sociale, quale misura  cardine  di  politica  attiva  del
lavoro; 
  d)  favorire  l'occupabilita'  della   persona,   con   particolare
attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione  lavorativa  e
sociale; 
  e) promuovere la mobilita'  territoriale  della  formazione,  anche
attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite; 
  f) perseguire l'allineamento tra  la  domanda  di  professionalita'
proveniente dal  territorio  e  l'offerta  formativa  regionale,  con
particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale; 
  g) assicurare una  diffusione  equilibrata  delle  opportunita'  di
formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale; 
  h) garantire servizi di orientamento  e  informazione,  definendone
altresi' gli standard; 
  i)  favorire  all'interno  delle  azioni   formative   di   propria
competenza  lo  sviluppo   di   adeguati   percorsi   di   alternanza
scuola-lavoro  e   di   un'offerta   di   istruzione   e   formazione
professionale (IeFP) articolata anche  con  modalita'  duale,  tenuto
conto del valore educativo e formativo dell'attivita' lavorativa; 
  j) tutelare attraverso apposite azioni formative  la  salute  e  la
sicurezza della persona. 
  3. La  partecipazione  degli  utenti  alle  attivita'  a  carattere
formativo e'  gratuita.  Per  particolari  tipologie  di  interventi,
stabilite con il programma di cui all'art. 26, puo' essere  richiesta
agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse. 
  4. La Regione promuove  un  sistema  condiviso  e  territorialmente
integrato  dei  servizi  di  istruzione,  formazione  e  lavoro   con
un'offerta strutturata di formazione e  orientamento  permanente,  in
una  prospettiva  personale,   civica,   sociale   e   occupazionale,
consentendo la spendibilita' delle conoscenze e delle competenze. 
  5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto  di  autonomia  e
della normativa europea, statale e regionale, con la  presente  legge
la Regione concorre altresi' alla tutela e alla valorizzazione  delle
minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio
patrimonio storico, culturale e umano. 
  6. Gli interventi di istruzione e formazione  professionale  (IeFP)
tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela  e
la valorizzazione della sua identita' linguistica e culturale.