Art. 2 Principi e finalita' generali 1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralita' della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento. 2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonche' facilitare l'accesso ai relativi percorsi; b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale; c) rafforzare l'offerta formativa e orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale, quale misura cardine di politica attiva del lavoro; d) favorire l'occupabilita' della persona, con particolare attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale; e) promuovere la mobilita' territoriale della formazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite; f) perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalita' proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale; g) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunita' di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale; h) garantire servizi di orientamento e informazione, definendone altresi' gli standard; i) favorire all'interno delle azioni formative di propria competenza lo sviluppo di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) articolata anche con modalita' duale, tenuto conto del valore educativo e formativo dell'attivita' lavorativa; j) tutelare attraverso apposite azioni formative la salute e la sicurezza della persona. 3. La partecipazione degli utenti alle attivita' a carattere formativo e' gratuita. Per particolari tipologie di interventi, stabilite con il programma di cui all'art. 26, puo' essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse. 4. La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con un'offerta strutturata di formazione e orientamento permanente, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, consentendo la spendibilita' delle conoscenze e delle competenze. 5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto di autonomia e della normativa europea, statale e regionale, con la presente legge la Regione concorre altresi' alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano. 6. Gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP) tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identita' linguistica e culturale.