Art. 20 
 
              Certificazione delle competenze acquisite 
 
  1. La Regione realizza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
statale in materia, un sistema  di  certificazione  delle  competenze
acquisite in ambito non formale ed informale. 
  2. Con deliberazione della  Giunta  regionale  sono  emanate  Linee
guida operative per l'effettuazione del servizio  di  individuazione,
validazione e certificazione delle competenze e per  l'individuazione
dei soggetti titolati.