Art. 21 
 
   Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale 
 
  1. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  e'  predisposto  e
aggiornato il Repertorio delle qualificazioni  regionali  in  maniera
funzionale  alla  correlazione  e   all'inclusione   nel   Repertorio
nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione  delle  norme
generali   e   dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni   per
l'individuazione e validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e degli standard minimi di servizio del  sistema  nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi  58  e
68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ). 
  2. Il Repertorio  delle  qualificazioni  regionali  costituisce  il
riferimento per  la  certificazione  delle  competenze  acquisite  in
ambito non formale e informale di cui all'art. 20 e, laddove previsto
dalle disposizioni regionali, per la programmazione  didattica  delle
azioni formative di cui all'art. 11 e  per  la  certificazione  delle
competenze acquisite in tale ambito.