Art. 22 
 
           Soggetti affidatari degli interventi formativi 
 
  1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono  svolti
da soggetti pubblici non  territoriali  e  privati,  senza  scopo  di
lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali  la  formazione  e
che   siano   in   possesso   dei   seguenti   requisiti   ai    fini
dell'accreditamento: 
  a) disponibilita' di sedi formative idonee rispetto alle  norme  in
materia di accessibilita', sicurezza e  igiene  e  adeguate  rispetto
alle  esigenze  formative  e  didattiche  in   termini   di   risorse
infrastrutturali e logistiche; 
  b) dotazione di  risorse  professionali  in  possesso  di  adeguate
credenziali  e  capacita'  gestionali,  idonee  a  garantire,  in  un
contesto  organizzativo  trasparente,  il  presidio  funzionale   dei
processi  di  lavoro  necessari  per  l'erogazione  degli  interventi
formativi; 
  c)  adeguatezza  degli  strumenti  di  relazione  stabile  con   il
territorio regionale e con gli  attori  del  contesto  istituzionale,
sociale, produttivo ed economico locale; 
  d) rispetto delle  disposizioni  delle  leggi  vigenti  in  materia
lavoristica, fiscale,  tributaria,  previdenziale  e  di  regolarita'
contributiva; 
  e)  non  essere  soggetto  a  procedure  fallimentari  o  ad  altre
procedure concorsuali; 
  f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione  e
formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria; 
  g) applicazione al personale che opera nel  sistema  di  formazione
professionale, non rientrante all'interno  della  previsione  di  cui
alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di  lavoro  della
categoria di appartenenza, o altro piu' favorevole al lavoratore, che
assicuri in  ogni  caso  un  trattamento  economico  complessivo  non
inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della
formazione professionale; 
  h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto  di
lavoro  di  tipo  subordinato,  anche  in  relazione  alle  tipologie
formative per cui  l'accreditamento  viene  richiesto  e  all'entita'
complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone  di
realizzare annualmente; 
  i) idonea copertura assicurativa per  infortuni  e  responsabilita'
civile del personale e degli utenti; 
  j) affidabilita' patrimoniale, economica e finanziaria; 
  k) pubblicita' del bilancio annuale dell'ente; 
  l) prevalenza dell'attivita' formativa desumibile dal bilancio; 
  m) presenza di un sistema di gestione della qualita'; 
  n) livelli di  efficacia,  efficienza  e  gradimento  maturati  con
riferimento alle attivita' formative finanziate; 
  o) affidabilita' morale e professionale dei legali  rappresentanti,
dei  componenti  l'organo  esecutivo  e  dei  soggetti,   anche   non
componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma; 
  p) per quanto riguarda  l'istruzione  e  formazione  professionale,
rispetto dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  previsti  dalla
disciplina statale. 
  2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti  e  le  imprese  che
svolgono  attivita'  formative  rivolte  esclusivamente  al   proprio
personale o che  mettono  a  disposizione  i  propri  locali  per  la
realizzazione di attivita' di stage e tirocinio. 
  3. Le Universita', le fondazioni degli Istituti tecnici  superiori,
gli  enti  pubblici  nazionali  di  ricerca  vigilati  dal  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  le  Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria  superiore  e  i
Centri permanenti  per  l'istruzione  agli  adulti  (CPIA)  non  sono
soggette ad accreditamento e possono  beneficiare  dei  finanziamenti
pubblici per la formazione professionale  in  presenza  di  specifici
bandi e avvisi. 
  4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento,  il  requisito  di
cui al comma 1, lettera I), non si applica agli enti  che  realizzano
prevalentemente  attivita'  formativa  in  favore  delle  persone  in
condizioni di svantaggio.