Art. 22 Soggetti affidatari degli interventi formativi 1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento: a) disponibilita' di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilita', sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche; b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacita' gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi; c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale; d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarita' contributiva; e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali; f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro piu' favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale; h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entita' complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente; i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile del personale e degli utenti; j) affidabilita' patrimoniale, economica e finanziaria; k) pubblicita' del bilancio annuale dell'ente; l) prevalenza dell'attivita' formativa desumibile dal bilancio; m) presenza di un sistema di gestione della qualita'; n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attivita' formative finanziate; o) affidabilita' morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma; p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale. 2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attivita' formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attivita' di stage e tirocinio. 3. Le Universita', le fondazioni degli Istituti tecnici superiori, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggette ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi. 4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il requisito di cui al comma 1, lettera I), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attivita' formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.