Art. 23 
 
        Modalita' di accreditamento e procedure di controllo 
 
  1. Con regolamento  regionale  sono  disciplinate  le  disposizioni
attuative relative ai requisiti di cui all'art. 22, le  modalita'  di
presentazione alla Regione  della  domanda  di  accreditamento  e  di
aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'art.  22,
la  documentazione  necessaria,  la  procedura  di  accertamento  del
possesso dei requisiti previsti, anche in  relazione  alle  tipologie
formative per cui l'accreditamento viene  richiesto  e  all'  entita'
complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone  di
realizzare annualmente, e di rilascio  dell'accreditamento  da  parte
del responsabile della struttura  regionale  competente,  nonche'  le
fattispecie   e   le    procedure    di    sospensione    e    revoca
dell'accreditamento di cui all'art. 25. 
  2. Nel  corso  del  periodo  di  validita'  dell'accreditamento  la
permanenza  dei  requisiti  e'  accertata  dal   responsabile   della
struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in
loco, anche a campione.