Art. 24 
 
                   Elenco dei soggetti accreditati 
 
  1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco
regionale  dei  soggetti  pubblici   non   territoriali   e   privati
accreditati per la realizzazione degli interventi  formativi  di  cui
alla presente legge. 
  2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio  i  soggetti
accreditati nell'elenco di cui al comma  1,  pubblicato  in  apposita
sezione del sito internet della Regione, con evidenza di  quelli  che
erogano servizi formativi in lingua slovena.