Art. 24 Elenco dei soggetti accreditati 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge. 2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.