Art. 25 
 
              Sospensione e revoca dell'accreditamento 
 
  1. I soggetti di cui  all'art.  22  sono  tenuti  al  rispetto  del
principio di leale  collaborazione,  correttezza  e  trasparenza  nei
confronti dell'Amministrazione  regionale  e  degli  utenti,  nonche'
degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i  regolamenti  di
cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti  di
accreditamento di cui all'art. 22 e  il  regolare  svolgimento  degli
interventi. 
  2. La sospensione dell'accreditamento e' prevista nelle ipotesi di: 
  a)  inadempimento  degli  obblighi  previsti  dal  comma  1  e  dai
regolamenti di settore vigenti in materia di utilizzo dei  fondi  per
la formazione professionale, tale  da  incidere  sul  soddisfacimento
delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture
regionali interessate; 
  b) ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti
accreditati. 
  3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per  un  periodo
di tre mesi, la possibilita' da parte  dei  soggetti  accreditati  di
presentare proposte progettuali su bandi di  gara  e  avvisi  emanati
dalla Regione in materia di formazione. 
  4. La revoca dell'accreditamento e' prevista nelle ipotesi di: 
  a) perdita di uno o piu' requisiti di accreditamento; 
  b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con  la  sospensione,
qualora sia gia' stata irrogata la sanzione della sospensione per tre
volte nel corso dei trentasei mesi precedenti; 
  c)   comportamenti   tali   da   compromettere   la   realizzazione
dell'attivita'  formativa  prevista  o   l'efficiente   ed   efficace
svolgimento dei procedimenti  amministrativi  di  cui  alla  presente
sezione, o  tali  da  incidere  sul  soddisfacimento  delle  esigenze
gestionali, amministrative  e  formative  delle  strutture  regionali
interessate. 
  5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la
facolta' di consentire la conclusione degli interventi  formativi  in
corso, confermandone il  finanziamento,  oppure,  ove  possibile,  ne
affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato. 
  6.  La  revoca  dell'accreditamento   comporta   la   cancellazione
dell'ente dall'elenco di cui all'art. 24. 
  7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con
decreto del responsabile della struttura regionale competente.