Art. 26 
 
                           Programmazione 
 
  1.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  e'  approvato  il
programma  unitario  degli  interventi  di  competenza  regionale  in
materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo  alle
diverse  fonti  di  finanziamento  che  la  sostengono,   nell'ambito
dell'apprendimento permanente. 
  2. Il  programma  di  cui  al  comma  1,  in  coordinamento  con  i
rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei,  in
particolare quelli inerenti i fondi strutturali  e  di  investimento,
indica le linee di intervento regionale  da  attuare  nel  successivo
triennio di riferimento e puo' essere soggetta ad aggiornamento. 
  3.  Il  programma  di  cui  al  presente   articolo   e'   definito
privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e
sociali,  sentito   il   Tavolo   consultivo   della   formazione   e
dell'orientamento permanente di cui all'art. 6, comma 3. 
  4. I soggetti coinvolti nella  concertazione  di  cui  al  comma  3
possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione  e
orientamento permanente.