Art. 26 Programmazione 1. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente. 2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e puo' essere soggetta ad aggiornamento. 3. Il programma di cui al presente articolo e' definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali, sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'art. 6, comma 3. 4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.