Art. 27 
 
                       Analisi dei fabbisogni 
 
  1. La Regione, attraverso i propri  servizi,  rileva  i  fabbisogni
formativi e di orientamento permanente,  in  collaborazione  con  gli
enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali. 
  2. Le informazioni e i dati raccolti ai  sensi  del  comma  1  sono
oggetto di analisi  e  valutazione  ai  fini  del  programma  di  cui
all'art. 26.