Art. 27 Analisi dei fabbisogni 1. La Regione, attraverso i propri servizi, rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali. 2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'art. 26.