Art. 28 
 
                     Modalita' di finanziamento 
 
  1. La Regione,  sulla  base  del  programma  di  cui  all'art.  26,
finanzia gli interventi di cui alla presente legge  mediante  risorse
proprie e fondi statali ed europei. 
  2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati: 
  a) a costi reali, in caso di rimborsi  effettuati  sulla  base  del
principio della spesa effettivamente sostenuta; 
  b) a costi  semplificati,  laddove  il  finanziamento  sia  erogato
secondo tabelle  standard  di  costi  unitari,  somme  forfettarie  e
finanziamenti a tasso forfettario. 
  3. Con regolamento regionale  sono  disciplinati  i  criteri  e  le
modalita' di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci
dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al  comma
2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali,  nonche'
le modalita' dei controlli sull'attuazione degli interventi  e  della
relativa rendicontazione.